Art. 16. 
      Disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa 
  1. All'articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: 
    "Se il trasferimento ha per oggetto case  di  abitazione  non  di
lusso secondo i criteri di cui al decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218
del 27 agosto 1969, ove ricorrano le  condizioni  di  cui  alla  nota
II-bis) . . . . 4%" 
    b) dopo la nota II) e' aggiunta la seguente: 
    "II-bis) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per  cento
per i trasferimenti  di  case  di  abitazione  non  di  lusso  devono
ricorrere le seguenti condizioni: 
    a)  che  l'immobile  sia  ubicato   nel   comune   di   residenza
dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso  svolge  la
propria attivita', ovvero, se trasferito all'estero  per  ragioni  di
lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da  cui  dipende,  ovvero,
nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia  cittadino  italiano  immigrato
all'estero,  che  l'immobile  sia  acquistato  come  prima  casa  sul
territorio italiano; 
    b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari,  a  pena  di
decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato
idoneo ad abitazione nel comune ove e' situato l'immobile  acquistato
e di volerlo adibire a propria abitazione principale. 
    In caso di dichiarazione mendace  o  di  trasferimento  a  titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri  21)  e
21-bis) della tabella A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, prima del decorso del termine  di  cinque  anni  dalla
data  del  loro  acquisto,  sono  dovute  le  imposte  di   registro,
ipotecaria  e  catastale  nella   misura   ordinaria,   nonche'   una
soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se  si  tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore  aggiunto,  l'uffico  del
registro presso cui  sono  stati  registrati  i  relativi  atti  deve
recuperare nei confronti degli acquirenti  una  penalita'  pari  alla
differenza fra l'imposta calcolata in base  all'aliquota  applicabile
in assenza di  agevolazioni  e  quella  risultante  dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti  gli
interessi di mora di cui al comma 4  dell'articolo  55  del  presente
testo unico. Le predette disposizioni non si applicano  nel  caso  in
cui il contribuente, entro  un  anno  dall'alienazione  dell'immobile
acquistato con i benefici richiamati  nella  presente  nota,  proceda
all'acquisto di  altro  immobile  da  adibire  a  propria  abitazione
principale.". 
  2.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  L'imposta   e'   dovuta   nella   misura   fissa   di   lire
centocinquantamilaper le volture eseguite in dipendenza di  atti  che
non importano trasferimento  di  beni  immobili  ne'  costituzione  o
trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  di   atti   soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di societa' di  qualunque
tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di  atti
di regolarizzazione di societa'  di  fatto,  derivanti  da  comunione
ereditaria di azienda registrati entro un  anno  dall'apertura  della
successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti  di
cui all'articolo 1, comma 1, quarto  periodo,  della  tariffa,  parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."; 
    b) nell'articolo 1 della tariffa  la  nota  e'  sostituita  dalla
seguente: "L'imposta si applica nella misura fissa di L. 150.000  per
i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonche' per
quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.". 
  3. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 643,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"L'imposta di cui all'articolo 2 e' ridotta al 50 per cento  per  gli
incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo
1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima,  allegata  al
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e di cui al  numero  21)  della  tabella  A,  parte  seconda,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni.". 
  4.  Nella  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono soppressi i numeri 25), 28) e  29)  ed  i  numeri
21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti: 
  "21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri  di  cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  agosto  1969,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ul-
timate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis)  all'articolo  1  della  tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di  dichiarazione  mendace
nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 
  21-bis) costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese  costruttrici,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione; 
  24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti  per  la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' delle  costruzioni  rurali  di  cui  al  numero
21-bis); 
  39) prestazioni di  servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, nonche' delle  costruzioni  rurali  di  cui  al  numero
21-bis);". 
  5. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunti i seguenti numeri: 
  "127-nonies) case di abitazione non di lusso secondo i  criteri  di
cui al decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  2  agosto  1969,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27  agosto  1969,
ancorche' non ultimate, purche' permanga  l'originaria  destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero  21)  della
parte seconda  della  presente  tabella;  fabbricati  o  porzioni  di
fabbricato,  diversi  dalle  predette  case  di  abitazione,  di  cui
all'articolo 13 della legge 2  luglio  1949,  n.  408,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,   purche'
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 
  127-decies) fabbricati o porzioni di  essi  sui  quali  sono  stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge  5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di  cui  alla  lettera  a)  dello
stesso articolo,  ceduti  dalle  imprese  che  hanno  effettuato  gli
interventi; 
  127-undecies)  beni,  escluse  le  materie  prime  e  semilavorate,
forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di  cui  al
n. 127-decies) e per gli interventi di recupero relativi  alle  opere
di urbanizzazione primaria e secondaria; 
  127-duodecies) prestazioni di servizi dipendenti  da  contratti  di
appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui  al
n. 127-nonies) e alla realizzazione degli interventi di  recupero  di
cui al n. 127-decies) anche se relativi alle opere di  urbanizzazione
primaria e secondaria.". 
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle operazioni
dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata  in  vigore
del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri  enti  e
istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, che  siano  fatturate  e  registrate  ai  sensi  degli
articoli 21, 23 e 24  dello  stesso  decreto  n.  633,  entro  il  31
dicembre 1993.