Art. 17. Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli. 1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' elevato del 50 per cento. 2. Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento. 3. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.". 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.