Art. 17. 
Aumento delle imposte fisse di registro,  ipotecaria  e  catastale  e
       delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli. 
  1. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale, stabilito  in  misura  fissa  dalle  disposizioni  vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
elevato del 50 per cento. 
  2. Le misure della imposta di  registro  previste  dall'articolo  7
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e  successive
modificazioni,  concernente  gli  atti   di   natura   traslativa   o
dichiarativa  aventi  per  oggetto   motocicli,   motocarrozzette   e
trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita'  da  diporto,
nonche'  quelle  dell'imposta  erariale  di   trascrizione   previste
dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23  dicembre  1977,
n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento. 
  3. Il  comma  1  dell'articolo  2  della  tariffa,  parte  seconda,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: "1. Scritture private non  autenticate  quando  l'ammontare
dell'imposta risulti inferiore a  lire  centocinquantamila  o  quando
abbiano per oggetto la negoziazione di  quote  di  partecipazione  in
societa' o enti di cui all'articolo  4,  parte  prima,  o  di  titoli
indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.". 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle  scritture
private autenticate a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' alle scritture private  non  autenticate  e
alle denunce presentate per la registrazione da tale data.