Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 22 maggio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  GALLO, Ministro delle finanze 
                                  SPAVENTA, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO