Art. 7. 1. Gli onorari, tenuto conto degli elementi inerenti alla natura delle diverse prestazioni ed alle conseguenti modalita' per la loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: a) onorari a tabella: per le prestazioni indicate nella tabella allegata, a ciascuna delle quali corrisponde un compenso fisso; b) onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione del valore dell'opera; c) onorari a vocazione: per le prestazioni retribuite in ragioni del tempo necessario all'esecuzione dell'opera; d) onorari preconcordati: per prestazioni diverse dalle precedenti il cui compenso e' determinato su accordo delle parti.