Art. 7.
  1.  Gli  onorari,  tenuto conto degli elementi inerenti alla natura
delle diverse prestazioni ed alle conseguenti modalita' per  la  loro
determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
   a)  onorari  a  tabella: per le prestazioni indicate nella tabella
allegata, a ciascuna delle quali corrisponde un compenso fisso;
   b) onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione
del valore dell'opera;
   c) onorari a vocazione: per le prestazioni retribuite  in  ragioni
del tempo necessario all'esecuzione dell'opera;
   d) onorari preconcordati: per prestazioni diverse dalle precedenti
il cui compenso e' determinato su accordo delle parti.