Art. 11. Raccolta del risparmio 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. 3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. 4. Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata; e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attivita' svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta puo' essere effettuata; f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.