Art. 12. 
        Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche 
  1. Le banche,  in  qualunque  forma  costituite,  possono  emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. 
  2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni
emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La  disposizione  si
applica anche alle  obbligazioni  convertibili  in  titoli  di  altre
societa' quando questi ultimi sono quotati. 
  3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili  o  convertibili
in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo; 
non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 
3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 
  4. Per le  obbligazioni  convertibili  in  azioni  proprie  trovano
integrale applicazione le norme del codice civile. 
  5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili  o  convertibili
in titoli di altre societa' e' disciplinata dalla Banca d'Italia,  in
conformita' delle deliberazioni del CICR. 
  6. Le banche possono emettere titoli di deposito  nominativi  o  al
portatore. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni  del
CICR, puo' disciplinarne le modalita' di emissione. 
  7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle  banche
di prestiti  subordinati,  irredimibili  ovvero  rimborsabili  previa
autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni  possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.