Art. 25. 
                       Computo delle vacazioni 
  1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad una'ora.
Le frazioni di ora sono calcolate per intero. 
  2.  Nel  calcolo  delle  vacazioni  e'  compreso  anche  il   tempo
occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonche' il tempo
inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista. 
  3. Il numero delle vacazioni  giornaliere  si  intende  fissato  in
otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%. 
  4. Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura  di  L.
19.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione,  il
compenso e' di L. 32.000. 
  5. Le vacazioni per collaboratori e  ausiliari  sono  stabilite  in
ragione di L. 16.000 ciascuna.