Art. 26.
                        Vacazioni integrative
  1. Quando l'onorario a vacazione e' integrativo di quello computato
a  misura, a percentuale o a discrezione, tutte le vacazioni riferite
a ciascuno di quel tipo di prestazioni vengono ridotte del 25%, salvo
quelle relative al tempo impiegato nei  rilievi  di  campagna  e  nel
trasferimento  che saranno compensate nella misura ordinaria prevista
dall'articolo precedente.