Art. 12. 
                      Ordinamento del Ministero 
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e  del  tesoro,  si  provvede,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3  febbraio
1993, n. 29: 
    a) all'organizzazione del  Ministero,  dotato  di  un  segretario
generale, anche in  sede  periferica,  definendo,  nei  limiti  della
dotazione organica, le modalita' di  inquadramento  e  l'assegnazione
del personale agli uffici; 
    b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste  e  delle
telecomunicazioni, che deve svolgere anche compiti di formazione  del
personale  del  Ministero  con  particolare  riguardo  alle   materie
tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici; 
    c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle  poste,
delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione,  in   relazione   alle
funzioni del Ministero; 
    d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale
del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni; 
    e)  alla  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  il
trasferimento  gratuito  dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  al  Ministero  delle  finanze  degli  immobili  da
assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
  2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni sono  stabilite  nei  limiti  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto. 
Le dotazioni medesime sono modificate secondo le  procedure  previste
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29.