Art. 12. Ordinamento del Ministero 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, anche in sede periferica, definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici; b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere anche compiti di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici; c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero; d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.