Art. 38. 
                         Oggetto della tassa 
  1. Sono soggette alla tassa le  occupazioni  di  qualsiasi  natura,
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze
e, comunque,  sui  beni  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province. 
  2. Sono, parimenti, soggette alla tassa  le  occupazioni  di  spazi
soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione  dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere  stabile,
nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle
poste in essere  con  condutture  ed  impianti  di  servizi  pubblici
gestiti in regime di concessione amministrativa. 
  3. La tassa si applica, altresi', alle  occupazioni  realizzate  su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei
termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio. 
  4.  Le  occupazioni  realizzate  su  tratti  di  strade  statali  o
provinciali che  attraversano  comuni  con  popolazione  superiore  a
diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei  comuni
medesimi. 
  5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti  al
patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.