Art. 42. 
Occupazioni  permanenti  e  temporanee.   Criteri   di   distinzione.
              Graduazione e determinazione della tassa 
  1. Le occupazioni di spazi ed  aree  pubbliche  sono  permanenti  e
temporanee: 
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate
a seguito del rilascio di un atto di concessione,  aventi,  comunque,
durata non inferiore  all'anno,  comportino  o  meno  l'esistenza  di
manufatti o impianti; 
   b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
  2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un  periodo
superiore a quello consentito  originariamente,  ancorche'  uguale  o
superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per  le  occupazioni
temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 
  3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza  dell'area  sulla
quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli  spazi  e
le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate  in
categorie. L'elenco di  classificazione  e'  deliberato  dal  comune,
sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e'  pubblicato
per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. 
  4. La tassa e' commisurata alla superficie  occupata,  espressa  in
metri quadrati o in metri lineari. Le  frazioni  inferiori  al  metro
quadrato o al metro lineare sono calcolate  con  arrotondamento  alla
misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni,  anche  della  stessa
natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare,  la
tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni
temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa
categoria prevista dal comma 3 del presente  articolo  ed  aventi  la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
metro quadrato. 
  5.  Le  superfici  eccedenti  i  mille  metri  quadrati,   per   le
occupazioni sia temporanee che permanenti, possono  essere  calcolate
in ragione del 10 per cento. 
  6. La tassa e' determinata in base alle  misure  minime  e  massime
previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti
articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe  o  della
tassazione riferita alla prima ovvero  unica  categoria.  Qualora  il
comune individui nel regolamento piu' categorie, ai sensi del comma 3
del presente articolo, la misura corrispondente all'ultima  categoria
non puo' essere, comunque,  inferiore  al  30  per  cento  di  quella
deliberata per la prima.