Art. 42. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. 4. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. 6. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima ovvero unica categoria. Qualora il comune individui nel regolamento piu' categorie, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la misura corrispondente all'ultima categoria non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.