Art. 43. 
                     Classificazione dei comuni 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di  cui  al  presente
capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione  residente  al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello  in  corso,  quale
risulta dai dati pubblicati dall'Istituto  nazionale  di  statistica,
nelle seguenti cinque classi: 
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; 
   Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti; 
   Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti; 
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti; 
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 
  2. I comuni capoluogo di provincia non  possono  collocarsi  al  di
sotto della classe 3.