Art. 43. Classificazione dei comuni 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti; Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti; Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti; Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.