Art. 44. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie 1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni del suolo comunale: Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. - - lire lire Classe I 85.000 127.000 Classe II 68.000 102.000 Classe III 54.000 81.000 Classe IV 43.000 64.000 Classe V 34.000 51.000 b) occupazioni del suolo provinciale: minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un terzo. 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e' ridotta al 50 per cento. 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. 5. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. 7. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. 9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al 30 per cento. 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.