Art. 44. 
            Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. 
     Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie 
  1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari
a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla  base
delle seguenti misure di tariffa: 
   a) occupazioni del suolo comunale: 
    


 Classi di comuni
                                     Minima per mq.   Massima per mq.
                                           -                 -
                                         lire              lire
Classe I                                85.000           127.000
Classe II                               68.000           102.000
Classe III                              54.000            81.000
Classe IV                               43.000            64.000
Classe V                                34.000            51.000


    
   b) occupazioni del suolo provinciale: 
    minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq. 
    c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti  il  suolo:  la
tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad  un
terzo. 
  2. Per le occupazioni con tende,  fisse  o  retrattili,  aggettanti
direttamente sul suolo pubblico, la tariffa  e'  ridotta  al  30  per
cento. 
  3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1  e'  ridotta
al 50 per cento. 
  4. Sono  considerati  passi  carrabili  quei  manufatti  costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale  o  da  appositi
intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica  del
piano  stradale  intesa  a  facilitare  l'accesso  dei  veicoli  alla
proprieta' privata. 
  5. La tassa e'  commisurata  alla  superficie  occupata  risultante
dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede  o  del
manufatto. 
  6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o  dalla
provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una  superficie
complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale  superficie
eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. 
  7. La tassa non e' dovuta  per  i  semplici  accessi,  carrabili  o
pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in  ogni
caso,  quando   manchi   un'opera   visibile   che   renda   concreta
l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 
  8. I comuni e le province, su espressa  richiesta  dei  proprietari
degli accessi di cui al comma 7 e  tenuto  conto  delle  esigenze  di
viabilita',   possono,   previo   rilascio   di   apposito   cartello
segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli
accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da  parte
della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie
di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera  ne'  l'esercizio
di particolari attivita' da parte del proprietario  dell'accesso.  La
tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino  al  10  per
cento. 
  9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi
carrabili costruiti direttamente dai comuni  o  dalle  province  che,
sulla  base  di  elementi  di  carattere  oggettivo,  risultano   non
utilizzabili e, comunque, di fatto non  utilizzati  dal  proprietario
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso  da  vincoli  di
parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto. 
  10.  Per  i  passi  carrabili  di  accesso  ad  impianti   per   la
distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino  al
30 per cento. 
  11. La tassa relativa all'occupazione con i  passi  carrabili  puo'
essere definitivamente assolta mediante il versamento,  in  qualsiasi
momento, di una somma pari a venti annualita' del  tributo.  In  ogni
caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i  passi
carrabili, possono ottenerne l'abolizione  con  apposita  domanda  al
comune o alla provincia. La messa in pristino  dell'assetto  stradale
e' effettuata a spese del richiedente. 
  12.  Per  le  occupazioni  permanenti  con  autovetture  adibite  a
trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate  dai  comuni  e  dalle
province, la tassa va commisurata alla superficie dei  singoli  posti
assegnati.