Art. 45. 
            Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe 
  1. Per le occupazioni  temporanee  la  tassa  e'  commisurata  alla
superficie occupata  ed  e'  graduata,  nell'ambito  delle  categorie
previste dall'art.  42,  comma  3,  in  rapporto  alla  durata  delle
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure  di
riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed  indicati
nel regolamento. 
  2. La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti  misure  di
tariffa: 
    

   a) occupazioni di suolo comunale;
                                           Classi di comuni
                                     Minima per mq.   Massima per mq.
                                           -                 -
                                         lire              lire
Classe I                                 6.000            12.000
Classe II                                5.000            10.000
Classe III                               4.000             8.000
Classe IV                                3.000             6.000
Classe V                                 2.000             4.000
   b) occupazioni di suolo provinciale:
    minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq.
   c) occupazioni di spazi soprastanti e  sottostanti  il  suolo:  la
tariffa  di  cui  alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un
terzo.


    
  3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta  al
30 per cento. Ove le tende siano  poste  a  copertura  di  banchi  di
vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate,  la
tassa  va  determinata  con  riferimento  alla  sola  parte  di  esse
eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 
  4.  Per  le  occupazioni  effettuate   in   occasione   di   fiere,
festeggiamenti e mercati, la tariffa puo' essere aumentata in  misura
non superiore al 50 per cento. 
  5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono  essere  ridotte
fino al 50 per cento  per  le  occupazioni  realizzate  da  venditori
ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente  il  loro
prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per
cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le
tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46. 
  6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree
a cio' destinate dal comune o  dalla  provincia  sono  soggette  alla
tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione
fino al 30 per cento. 
  7. Per le occupazioni realizzate  in  occasione  di  manifestazioni
politico-culturali si  applica  la  tariffa  ridotta  nella  medesima
misura percentuale di cui al comma 6. 
  8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
o che si verifichino con carattere ricorrente,  e'  in  facolta'  del
comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione
a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.