Art. 45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento. 2. La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni di suolo comunale; Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. - - lire lire Classe I 6.000 12.000 Classe II 5.000 10.000 Classe III 4.000 8.000 Classe IV 3.000 6.000 Classe V 2.000 4.000 b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. 3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. 5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46. 6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 6. 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e' in facolta' del comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.