Art. 46. 
        Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina 
  1. Le occupazioni del sottosuolo e  del  soprassuolo  stradale  con
condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono
tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. 
  2. Il comune o la provincia ha sempre  facolta'  di  trasferire  in
altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi  e  gli  impianti;
quando pero' il trasferimento viene disposto per  l'immissione  delle
condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i
marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in  gallerie  appositamente
costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.