Art. 47. Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione; b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione. 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000. 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva: Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000; Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000; b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000. La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle letere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.