Art. 47. 
Criteri  di  determinazione  della  tassa   per   l'occupazione   del
                      sottosuolo e soprassuolo 
  1. La  tassa  per  le  occupazioni  del  sottosuolo  o  soprassuolo
stradale  con  condutture,  cavi  ed  impianti  in  genere,  di   cui
all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base  alla
lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate,  comprese  le
strade soggette a servitu' di pubblico passaggio. 
  2. La tassa va determinata in base  ai  seguenti  limiti  minimi  e
massimi: 
   a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare
o frazione; 
   b) strade provinciali, da lire 150.000  a  lire  300.000  per  km.
lineare o frazione. 
  3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale  e'
dovuta, fino ad un massimo di cinque  km.  lineari,  entro  i  limiti
minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni  chilometro
o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire
20.000 a lire 40.000. 
  4. I comuni e  le  province  che  provvedono  alla  costruzione  di
gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture,  dei  cavi  e
degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa  di  cui  al
comma 1, un contributo una volta tanto  nelle  spese  di  costruzione
delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel  massimo,
il 50 per cento delle spese medesime. 
  Per le occupazioni di cui al presente  articolo,  aventi  carattere
temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto  dall'art.  45,  e'
determinata e  applicata  dai  comuni  e  dalle  province  in  misura
forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: 
   a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un 
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni 
  Tassa complessiva: 
    Classi I, II e III minima lire 20.000 massima 
lire 50.000; 
    Classi IV e V minima lire 10.000 massima 
lire 30.000; 
   b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un 
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni 
  Tassa complessiva 
    minima lire 10.000 massima lire 30.000. 
  La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per  cento
per  le  occupazioni  superiori  al  chilometro   lineare.   Per   le
occupazioni di cui alle letere a) e b) di durata superiore  a  trenta
giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
   1) occupazioni di durata non superiore a novanta  giorni:  30  per
cento; 
   2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino  a  180
giorni: 50 per cento; 
   3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.