Art. 48. Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire - - - - | a) centro abitato 100.000 150.000 | b) zona limitrofa 70.000 105.000 Classe I | c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000 | d) frazioni 20.000 30.000 | a) centro abitato 90.000 135.000 | b) zona limitrofa 50.000 90.000 Classe II | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 84.000 132.000 | b) zona limitrofa 54.000 81.000 Classe III| c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 76.000 114.000 | b) zona limitrofa 46.000 69.000 Classe IV | c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000 | d) frazioni 10.000 15.000 | a) centro abitato 60.000 90.000 | b) zona limitrofa 50.000 75.000 Classe V | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 10.000 15.000 2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000. 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire - - - - | a) centro abitato 30.000 45.000 | b) zona limitrofa 20.000 30.000 I, II e | c) frazioni, sobborghi e III | zone periferiche 15.000 22.000 | a) centro abitato 20.000 30.000 | b) zona limitrofa 15.000 22.000 IV e V | c) frazioni, sobborghi e | zone periferiche 10.000 15.000 8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.