Art. 50. 
                  Denuncia e versamento della tassa 
  1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i  soggetti  di
cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia,  aventi
diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla  data
di rilascio dell'atto di concessione e, comunque,  non  oltre  il  31
dicembre  dell'anno  di  rilascio  della  concessione  medesima.   La
denuncia va effettuata utilizzando gli appositi  modelli  predisposti
dal comune o dalla provincia e  dagli  stessi  messi  a  disposizione
degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli
elementi identificativi del contribuente, gli  estremi  dell'atto  di
concessione, la superficie occupata,  la  categoria  dell'area  sulla
quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente,
l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini  deve  essere
effettuato il versamento della tassa  dovuta  per  l'intero  anno  di
rilascio della concessione. L'attestato  deve  essere  allegato  alla
denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 
  2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma
precedente, non sussiste per gli anni successivi a  quello  di  prima
applicazione della tassa, sempreche' non  si  verifichino  variazioni
nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del  tributo.
In mancanza di variazioni  nelle  occupazioni,  il  versamento  della
tassa  deve  essere  effettuato  nel  mese  di  gennaio,  utilizzando
l'apposito modulo di cui al comma 4. 
  3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa
deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno.  Per  le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno,  la  denuncia
anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati  entro  il
30 giugno dell'anno successivo. 
  4.  Il  pagamento  della  tassa  deve  essere  effettuato  mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato  al  comune  o
alla provincia, ovvero, in caso di  affidamento  in  concessione,  al
concessionario del  comune,  con  arrotondamento  a  mille  lire  per
difetto se la frazione non e' superiore  a  cinquecento  lire  o  per
eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  sono
determinate le caratteristiche del modello di versamento. 
   5. Per le  occupazioni  temporanee  l'obbligo  della  denuncia  e'
assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo  di
versamento di cui al comma 4, da effettuarsi  non  oltre  il  termine
previsto per le occupazioni  medesime.  Qualora  le  occupazioni  non
siano  connesse  ad  alcun  previo  atto   dell'amministrazione,   il
pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza  la  compilazione
del suddetto modulo, mediante versamento diretto.