Art. 51. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
Note all'art. 51: - Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e' il seguente: "Art. 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali). - 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato. 2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 2. 3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 63, comma 5". - Per il testo dell'art. 2752 del codice civile si veda la nota all'art. 9.