Art. 51. 
      Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa 
 
  1. Il comune  o  la  provincia  controlla  le  denunce  presentate,
verifica i versamenti effettuati e sulla base dei  dati  ed  elementi
direttamente desumibili dagli stessi,  provvede  alla  correzione  di
eventuali errori materiali o di  calcolo,  dandone  comunicazione  al
contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle
denunce o di effettuazione dei versamenti.  L'eventuale  integrazione
della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai  predetti
enti e accettata dal contribuente,  e'  effettuata  dal  contribuente
medesimo mediante versamento con le modalita'  di  cui  all'art.  50,
comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 
  2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in  rettifica
delle denunce nei casi di infedelta',  inesattezza  ed  incompletezza
delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di  omessa
presentazione della denuncia. A tal fine emette  apposito  avviso  di
accertamento motivato nel quale sono indicati la  tassa,  nonche'  le
soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni
per il pagamento. 
  3. Gli avvisi di accertamento,  sia  in  rettifica  che  d'ufficio,
devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza,  anche
a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la  denuncia
e' stata presentata o a quello in  cui  la  denuncia  avrebbe  dovuto
essere presentata. 
  4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o  parzialmente  non
assolta  per  piu'  anni,  l'avviso  di  accertamento   deve   essere
notificato, nei modi e  nei  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,
separatamente per ciascun anno. 
  5. La riscossione coattiva  della  tassa  si  effettua  secondo  le
modalita' previste dall'art. 68  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si  applica
l'art. 2752 del codice civile. 
  6. I contribuenti possono  richiedere,  con  apposita  istanza,  ai
comuni o alle province il rimborso delle somme versate e  non  dovute
entro il termine di tre anni dal  giorno  del  pagamento,  ovvero  da
quello in cui e' stato  definitivamente  accertato  il  diritto  alla
restituzione.  Sull'istanza  di  rimborso  i  comuni  e  le  province
provvedono entro novanta giorni dalla  data  di  presentazione  della
stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi
di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre  compiuto  dalla
data dell'eseguito pagamento. 
 
          Note all'art. 51:
            - Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43
          (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi  e  di
          altre  entrate  dello  Stato  e  di altri enti pubblici, ai
          sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986,  n.
          657) e' il seguente:
             "Art. 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali). - 1.
          I  concessionari  del  servizio provvedono alla riscossione
          coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e  diritti
          sulle   pubbliche  affissioni,  dei  canoni  e  diritti  di
          disinquinamento delle  acque  provenienti  da  insediamenti
          produttivi,  della  tassa  per  l'occupazione temporanea di
          spazi  ed  aree  pubbliche,   nonche'   delle   tasse   per
          concessioni  regionali  e comunali, con relativi interessi,
          soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione  coattiva  e'
          effettuata  mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente
          interessato.
             2. La riscossione delle somme  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuata  mediante  ruolo;  per la formazione del ruolo e
          per la riscossione delle somme  iscritte  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 67, comma 2.
             3.  Contro  le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 63, comma 5".
             - Per il testo dell'art. 2752 del codice civile si  veda
          la nota all'art. 9.