Art. 53. S a n z i o n i 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessati moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.