Art. 53. 
                           S a n z i o n i 
  1. Per  l'omessa,  tardiva  o  infedele  denuncia  si  applica  una
soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o  della
maggiore tassa dovuta. 
  2. Per l'omesso,  tardivo  o  parziale  versamento  e'  dovuta  una
soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa  o  della
maggiore tassa dovuta. 
  3. Per la tardiva presentazione della denuncia  e  per  il  tardivo
versamento, effettuati nei trenta  giorni  successivi  alla  data  di
scadenza stabilita nell'art. 50,  comma  1,  del  presente  capo,  le
soprattasse di cui ai commi precedenti sono  ridotte  rispettivamente
al 50 per cento e al 10 per cento. 
  4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si  applicano
gli interessati moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre
compiuto.