Art. 55. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi', abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche' le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge incompatibile con le norme del presente capo.