Art. 55. 
                             Abrogazioni 
  1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico  per  la
finanza locale, approvato con regio decreto  14  settembre  1931,  n.
1175, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nella  parte  non
compatibile con le norme di cui al  presente  capo.  Sono,  altresi',
abrogati le disposizioni di cui all'art.  39  della  legge  2  luglio
1952, n. 703, e  successive  modificazioni,  l'articolo  unico  della
legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della  legge  26  luglio
1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche' le
disposizioni  di  cui  al  decreto  dei  Ministri  delle  finanze   e
dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la  tassazione  delle
linee elettriche e telefoniche ed ogni  altra  disposzione  di  legge
incompatibile con le norme del presente capo.