Art. 56. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono emanati i decreti ministeriali  previsti  dal  presente
capo. 
  2. Per  la  prima  applicazione  delle  disposizioni  previste  dal
presente capo, i comuni e le province devono  deliberare,  unitamente
alle tariffe, il regolamento o le  variazioni  del  regolamento  gia'
adottato, entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto medesimo. 
  3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno  1994,
con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare  la
denuncia di  cui  all'art.  50  ed  effettuare  il  versamento  entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2.  Nel
medesimo termine di  sessanta  giorni  va  effettuato  il  versamento
dell'eventuale differenza tra gli importi gia'  iscritti  a  ruolo  e
quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate  dai
predetti enti. 
  4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun
comune o provincia per l'anno 1994 e'  pari  all'importo  dovuto  per
l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima  di  L.
50.000. 
  5.  Le  riscossioni  e  gli  accertamenti  relativi  ad  annualita'
precedenti a quelle in corso alla data di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni previste dal  presente  capo  sotto  effettuati  con  le
modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e  successive
modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di  cui
all'art. 68 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa  dovuta  per
le annualita' fino al 1994. 
  6. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, provvedono,  in  base  ad  un  contratto  di  appalto,  alla
riscossione  della  tassa  per  l'occupazione  temporanea  di   suolo
pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del  servizio
di accertamento e riscossione della tassa dovuta per  le  occupazioni
permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di  scadenza
del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione  nell'albo  di
cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di  imposta
di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni. 
  7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994,
sono prorogati fino al 31 dicembre 1994,  sempreche'  il  comune  non
intenda gestire direttamente il servizio. 
  8. Le modalita' della gestione,  l'aggio  o  il  canone  fisso,  il
minimo garantito nonche'  le  prescrizioni  del  capitolato  d'oneri,
vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto
dal presente capo. 
  9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di  cui  al
comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e  dalla
durata del relativo contratto, la perdita del diritto di  riscossione
della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. 
  10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risulti operante un contratto d'appalto per  la  riscossione
della  tassa  per  l'occupazione  temporanea  del   suolo   pubblico,
provvedono per il primo anno di applicazione  del  decreto  medesimo,
salvo  l'affidamento  in  concessione  di  cui  al  comma   6,   alla
riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente. 
  11. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione   del
Consiglio  dei  Ministri,  le  tariffe  in  materia  di   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche  possono  essere  adeguate,
comunque non prima di due anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati  rilevato  alla  fine  del  mese  precedente  la  data   di
emanazione del decreto  rispetto  al  medesimo  indice  rilevato  per
l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
sume come riferimento la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri accertano  l'entita'  delle  variazioni,  indicano  i  nuovi
importi e stabiliscono la data a  decorrere  dalla  quale  essi  sono
applicati.