Art. 6 
               (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6) 
 
  1. Il tribunale nella cui  giurisdizione  si  trovano  uno  o  piu'
collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in
tanti  uffici  elettorali  circoscrizionali  quanti  sono  i  collegi
medesimi. 
  2. Se in un collegio si trovano le sedi di due  o  piu'  tribunali,
l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. 
  3.  Ogni  ufficio  elettorale  circoscrizionale  esercita  le   sue
funzioni con l'intervento di tre magistrati,  di  cui  uno  presiede,
nominati dal presidente entro dieci giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto di convocazione dei comizi.