Art. 14
Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e
recupero di imposte e di base imponibile
1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: "; il loro
ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi,
rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31
marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della
Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465
dell'entrata del bilancio dello Stato.
I rimborsi effettuati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre
1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994".
2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo
stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito
all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 50, comma 2, le parole; "posseduti a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero" sono
soppresse;
b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto del
10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per
cento"; al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento";
c) nell'articolo 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente,
in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre
il quarto.";
d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a
formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati
conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito
fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano
destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati
ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.";
e) nell'articolo 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio
in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei
profitti e delle perdite.";
f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: ", agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice" sono
soppresse;
g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: "e le spese di impiego e
manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "e le spese di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione";
h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in
misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per
cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma, le
parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "terzo
esercizio";
i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche
per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori.";
l) nell'articolo 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non
commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita'
commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e
gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si
riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita'
commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli
immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto".
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi
derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni
ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare
dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per cento delle
provvigioni percepite" sono sostituite dalle seguenti: "commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite".
7. Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f), g), i) e
l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Le disposizioni del comma 3, lettera c), si applicano per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli
accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del
comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio
effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si
applica nei confronti degli associati o partecipanti minori
d'eta', e per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di
scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se
questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale";
b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20) e' sostituito dal
seguente:
"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale";
c) nell'articolo 19, secondo comma, la lettera a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili
e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B,
quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi,
nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i
beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono
destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da
diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e
di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'articolo 26, lettere
a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio";
d) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole: "nei
pubblici esercizi" sono sostituite dalle seguenti: ", con
esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse
da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali,";
e) nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni
degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non
assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile
nei modi ordinari".
9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni
di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
11. Le disposizioni dei commi da 8 a 10 si applicano dal 1 gennaio
1994.
12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10
maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1
ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo 73, comma 2, del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n.
306, le parole: "che abbiano impostato i propri impianti" sono
sostituite dalle seguenti: "che abbiano ottenuto il decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo
36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli
associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a
condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a
ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del
patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di
utilita' generale".
15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai
soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi
misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio
1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993.
17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri
della Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i
vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, e' abrogato.