Art. 14 
Razionalizzazione  e  soppressione  di  agevolazioni   tributarie   e
              recupero di imposte e di base imponibile 
 
  1. Nell'articolo 8  della  legge  31  maggio  1977,  n.  247,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel secondo  comma  sono  soppresse  le  parole  da:  ";  il  loro
   ammontare" fino a: "statuto regionale"; 
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"La restituzione allo Stato dei tributi, con  i  relativi  interessi,
rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata  entro  il  31
marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della
Regione siciliana; il relativo importo  affluisce  al  capitolo  3465
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
I rimborsi effettuati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al  31  dicembre
1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994". 
  2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30  dicembre  1991,  n.
413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta  sostitutiva  di  cui  allo
stesso articolo, affluito al bilancio dello  Stato,  resta  acquisito
all'Erario. 
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 50, comma 2,  le  parole;  "posseduti  a  titolo  di
   proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto   reale   ovvero"   sono
   soppresse; 
b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto  del
   10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del  5  per
   cento"; al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per  cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento"; 
c) nell'articolo 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Le plusvalenze realizzate,  determinate  a  norma  del  comma  2,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono  stati  posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta  del  contribuente,
in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre
il quarto."; 
d) nell'articolo 55, comma 3,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
   seguente: 
"b) i  proventi  in  denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 dell'articolo  53.  Tali  proventi  concorrono  a
formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati
conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono;  tuttavia  il  loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato  in  apposito
fondo del passivo, concorre a formare  il  reddito  nell'esercizio  e
nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni  ricevuti  siano
destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore,  assegnati
ai   soci   o   destinati   a   finalita'   estranee    all'esercizio
dell'impresa."; 
e) nell'articolo 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle societa'  in  nome
collettivo e in accomandita semplice sono  deducibili  nell'esercizio
in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili sono  deducibili  anche  se  non  imputati  al  conto  dei
profitti e delle perdite."; 
f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: ", agli amministratori delle
   societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice"  sono
   soppresse; 
g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: "e le spese di impiego e
   manutenzione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  le  spese  di
   impiego, custodia, manutenzione e riparazione"; 
h) nell'articolo 73, comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
   seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli  oneri  derivanti  da
   operazioni a premio e da concorsi  a  premio  sono  deducibili  in
   misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per
   cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti  nell'esercizio,  a
   condizione che  siano  iscritti  in  appositi  fondi  del  passivo
   distinti per esercizio di formazione.";  nello  stesso  comma,  le
   parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti:  "terzo
   esercizio"; 
i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal
   seguente: "La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche
   per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai  soci
   fondatori."; 
l) nell'articolo 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Nella determinazione  del  reddito  di  impresa  degli  enti  non
commerciali che nel periodo di  imposta  hanno  esercitato  attivita'
commerciali senza contabilita' separata sono deducibili  le  spese  e
gli  altri  componenti  negativi  risultanti  in  bilancio   che   si
riferiscono ad  operazioni  effettuate  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali. Le spese e gli altri  componenti  negativi,  relativi  a
beni e servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di  attivita'
commerciali e di altre attivita', sono deducibili per  la  parte  del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo  di  tutti  i  ricavi  e  proventi;  per  gli
immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di  locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde  al
predetto rapporto". 
  4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma  1,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   devono
intendersi  ricompresi,  se  in  esse  classificabili,   i   proventi
derivanti da fatti, atti  o  attivita'  qualificabili  come  illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro  o
confisca penale. I  relativi  redditi  sono  determinati  secondo  le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria. 
  5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  concorrono  a  formare  il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  o  i  beni
ricevuti   siano   destinati   all'uso    personale    o    familiare
dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. 
  6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  "commisurata  al  50  per  cento   delle
provvigioni percepite" sono sostituite dalle  seguenti:  "commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite". 
  7. Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f),  g),  i)  e
l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. 
Le disposizioni  del  comma  3,  lettera  c),  si  applicano  per  le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di  liberalita'  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  1993.  La
disposizione  del  comma  3,  lettera  h),   si   applica   per   gli
accantonamenti  deducibili  nella  determinazione  del  reddito   del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le  disposizioni  del
comma 6 si applicano  alle  provvigioni  corrisposte  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
   periodo: "Per le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizio
   effettuate da associazioni  culturali  o  sportive  costituite  ai
   sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  la  disposizione  si
   applica  nei  confronti  degli  associati  o  partecipanti  minori
   d'eta', e per i maggiorenni, a condizione che  questi  abbiano  il
   diritto di  voto  per  l'approvazione  e  le  modificazioni  dello
   statuto e dei regolamenti e per la nomina degli  organi  direttivi
   dell'associazione ed abbiano  diritto  a  ricevere,  nei  casi  di
   scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale,  se
   questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale"; 
b) nell'articolo 10, primo comma, il numero  20)  e'  sostituito  dal
   seguente: 
"20) Le prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della  gioventu'  e
quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche   per   la   formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e  riconversione  professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche  amministrazioni,
comprese le  prestazioni  relative  all'alloggio,  al  vitto  e  alla
fornitura di  libri  e  materiali  didattici,  ancorche'  fornite  da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o  funzionalmente
collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a  materie  scolastiche  e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"; 
c) nell'articolo 19, secondo comma, la  lettera  a),  b)  e  c)  sono
   sostituite dalle seguenti: 
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili
e di autoveicoli di cui alla  lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,
quale ne sia la cilindrata, e  dei  relativi  componenti  e  ricambi,
nonche'  alle  prestazioni  di  servizi  di  cui   al   terzo   comma
dell'articolo 16 ed a quelle di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in  detrazione  se  i
beni formano  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  sono
destinati  ad  essere  esclusivamente  utilizzati  come   strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni  caso  esclusa  per
gli esercenti arti e professioni; 
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla  importazione  degli  altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni  da
diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo  16  ed  a  quelle  di
impiego,  custodia,  manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni
stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni  formano  oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni  caso  esclusa  per
gli esercenti arti e professioni; 
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e
di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'articolo 26, lettere
a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,
n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e  non  adibiti  ad  uso
pubblico,   che   non   formano   oggetto   dell'attivita'    propria
dell'impresa, e dei  relativi  componenti  e  ricambi,  nonche'  alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo  16  ed  a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione  relative  ai
beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti  o
rappresentanti di commercio"; 
d) nell'articolo 19, secondo  comma,  lettera  e),  le  parole:  "nei
   pubblici  esercizi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   ",   con
   esclusione delle somministrazioni  effettuate  nei  confronti  dei
   datori di lavoro nei locali dell'impresa o  in  locali  adibiti  a
   mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse
   da  imprese  che   forniscono   servizi   sostitutivi   di   mense
   aziendali,"; 
e) nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, e'  inserito
   il seguente: "La detrazione non e' forfettizzata per  le  cessioni
   degli animali vivi della specie bovina, compresi gli  animali  del
   genere bufalo,  e  suina  il  cui  acquisto  deriva  da  atto  non
   assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile
   nei modi ordinari". 
  9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996. 
  10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per  l'esecuzione  di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e  riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni
di  servizi  esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai   sensi
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  11. Le disposizioni dei commi da 8 a 10 si applicano dal 1  gennaio
1994. 
  12. Sono abrogati l'articolo  5,  secondo  comma,  della  legge  10
maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 1982, n. 47;  l'articolo  3-terdecies  del  decreto-legge  1
ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo  73,  comma  2,  del  testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8  giugno  1978,  n.
306, le parole:  "che  abbiano  impostato  i  propri  impianti"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "che  abbiano  ottenuto  il  decreto  di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree". 
  14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio  effettuate  da
associazioni culturali o sportive costituite ai  sensi  dell'articolo
36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti  degli
associati o partecipanti  minori  d'eta'  e,  per  i  maggiorenni,  a
condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina
degli  organi  direttivi  dell'associazione  ed  abbiano  diritto   a
ricevere, nei casi di scioglimento  della  medesima,  una  quota  del
patrimonio sociale,  se  questo  non  e'  destinato  a  finalita'  di
utilita' generale". 
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della  legge  26  gennaio
1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai
soggetti per i quali  l'obbligo  di  utilizzazione  degli  apparecchi
misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12  della  legge
30 dicembre 1991, n. 413. 
  16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal  1  gennaio
1994 e quelle del comma 15 a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 1993. 
  17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:  "e  dai  membri
della Corte costituzionale" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  i
vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo  24  ed  al  penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600". 
  18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, e' abrogato.