Art. 15. 
        (Trattamento tributario dell'abitazione principale). 
1. Nell'articolo 34  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"4-quater.  Dall'ammontare  complessivo   del   reddito   dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche  e
di  quello  delle  sue  pertinenze  si  deduce,  fino  a  concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato  al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione  ed  in
proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze
le unita' immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente  utilizzate  in
modo  durevole  a  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite   ad
abitazione  principale  delle   persone   fisiche.   Per   abitazione
principale si intende quella nella quale la  persona  fisica  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e  i
suoi familiari dimorano abitualmente". 
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) e'  sostituita  dalle
seguenti: 
"b) le  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari  per
un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui  all'articolo
34, comma 4-quater,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; 
b-bis) le persone fisiche non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti  a
ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  e  il  reddito  fondiario
dell'abitazione principale e sue pertinenze purche'  di  importo  non
superiore a quello della deduzione  di  cui  all'articolo  34,  comma
4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi"; 
b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) e'  sostituita  dalla
seguente: 
"d) i possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del  citato
testo unico delle imposte sui redditi,  compresi  quelli  soggetti  a
tassazione separata, corrisposti da un unico  sostituto  di  imposta,
che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purche'  di  importo  non
superiore alla deduzione di  cui  all'articolo  34,  comma  4-quater,
dello  stesso  testo  unico.  Tuttavia  detti  contribuenti   possono
presentare o spedire, con le modalita' previste dall'articolo 12  del
presente decreto, entro il termine  stabilito  per  la  presentazione
della  dichiarazione,  il  certificato  di   cui   al   primo   comma
dell'articolo 3 del  presente  decreto,  redatto  in  conformita'  ad
apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8  del
presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di  carattere  umanitario  ovvero  per  scopi  di
carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della  legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516,  e  n.
517"; 
c) nell'articolo 1, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
"Ai fini della lettera c) del comma  precedente  sono  assimilati  ai
redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori  soci
di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a)  e
c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle  imposte
sui redditi". 
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo  1  del  decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo  78  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati. 
4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 17, il comma 2 e' abrogato; 
b) nell'articolo 17, comma 3, le  parole:  "si  detraggono  lire  120
mila" sono sostituite dalle seguenti: "si detraggono lire 270 mila". 
5. Le disposizioni dei commi 1 e  4  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le  disposizioni  dei
commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994. 
6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare  un  aumento
della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla  base  del
livello  medio  dei  valori  patrimoniali  rilevati  sul  territorio,
nonche'  in  relazione  a  richieste  documentate   con   particolari
situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del  consiglio,  da
adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno
effetto solo per l'anno successivo  a  quello  nel  corso  del  quale
vengono adottate".