Art. 15.
(Trattamento tributario dell'abitazione principale).
1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e
di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in
proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze
le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i
suoi familiari dimorano abitualmente".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) e' sostituita dalle
seguenti:
"b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per
un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo
34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario
dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma
4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi";
b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati,
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a
tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta,
che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater,
dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono
presentare o spedire, con le modalita' previste dall'articolo 12 del
presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma
dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad
apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di
carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n.
517";
c) nell'articolo 1, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci
di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e
c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte
sui redditi".
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, il comma 2 e' abrogato;
b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: "si detraggono lire 120
mila" sono sostituite dalle seguenti: "si detraggono lire 270 mila".
5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.
6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare un aumento
della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del
livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio,
nonche' in relazione a richieste documentate con particolari
situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da
adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno
effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale
vengono adottate".