Art. 16.
(Altre norme in materia di entrate).
1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di
cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese
precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in-
dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio
1994.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle
concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti
indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18;
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2
e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992; per tali provvedimenti e atti non e' dovuta la tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992.
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato
B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e
prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate
dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e
documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione
civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le
armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno
1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a
volo.
10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ",
scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero
uno o piu' complessi aziendali:
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le
aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle
societa' beneficiarie del trasferimento;
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per le societa' beneficiarie
costituite a seguito della scissione, e' operata, se l'oggetto
dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della societa' scissa,
in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo
conguaglio nella dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui
all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi nei confronti della societa' beneficiaria tenendo conto
della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla
societa' scissa;
d) la facolta' di acquisire beni e servizi senza pagamento
dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e
secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere esercitata dalla societa' beneficiaria,
previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui
all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di
aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
effettuate dalla societa' scissa, compresi quelli relativi alla
presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e al
versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono
essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata
nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: "articolo 2502" sono
sostituite dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa'
di ogni tipo, la base imponibile e' costituita dall'ammontare,
risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della societa'
scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa' beneficiarie
di nuova costituzione o preesistenti.";
b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa,
dopo le parole: "fusione tra societa'" sono inserite le seguenti: ",
scissione delle stesse"; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le
parole: "societa' risultante dalla fusione o incorporante" sono
inserite le seguenti: "o la societa' beneficiaria della scissione".
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con
riferimento al periodo di appartenenza alla societa' scissa.";
b) nell'articolo 6, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per
quanto riguarda gli immobili gia' appartenenti alla societa' scissa".
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole "di fusioni" sono
inserite le seguenti: "e di scissioni";
b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: "di atti di fusione"
sono inserite le seguenti: "o di scissione".
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno
assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non
inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono
iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito
dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.
18. Sull'indennita' di missione continuativa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.