Art. 16. (Altre norme in materia di entrate). 1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla presente legge. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in- dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio 1994. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non e' dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa. 6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. 7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente". 8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica. 9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attivita' sportiva del tiro a volo. 10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ", scissioni". 11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o piu' complessi aziendali: a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle societa' beneficiarie del trasferimento; b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le societa' beneficiarie costituite a seguito della scissione, e' operata, se l'oggetto dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della societa' scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale; c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della societa' beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla societa' scissa; d) la facolta' di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dalla societa' beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla societa' scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. 13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: "articolo 2502" sono sostituite dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa' di ogni tipo, la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della societa' scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa' beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti."; b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: "fusione tra societa'" sono inserite le seguenti: ", scissione delle stesse"; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: "societa' risultante dalla fusione o incorporante" sono inserite le seguenti: "o la societa' beneficiaria della scissione". 14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla societa' scissa."; b) nell'articolo 6, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili gia' appartenenti alla societa' scissa". 15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole "di fusioni" sono inserite le seguenti: "e di scissioni"; b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: "di atti di fusione" sono inserite le seguenti: "o di scissione". 16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. 18. Sull'indennita' di missione continuativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.