Art. 16. 
                (Altre norme in materia di entrate). 
1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,  e'  sostituita  da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello  di
cui alla Tabella C allegata alla presente legge. 
3. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  limite  della
variazione percentuale dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai  e  di  impiegati  rilevato  alla  fine  del  mese
precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in-
dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per  il  primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in  vigore
della presente legge. 
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3  si  applicano  dal  1  gennaio
1994. 
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse  sulle
concessioni  governative  i  provvedimenti  amministrativi   e   atti
indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2
e 3; 56, comma 6; 83 e  84  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  approvata  con
decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto
1992; per tali provvedimenti e atti non  e'  dovuta  la  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa. 
6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato  A  al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
approvata con decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  196
del 21 agosto 1992. 
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato
B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive  modificazini,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  ";  libretti  di  risparmio  e  quietanze  sui  depositi   e
prelevamenti, anche se rilasciate separatamente". 
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni  rilasciate
dai  comuni  per  l'aggiornamento  della  residenza  in  registri   e
documenti a seguito dell'istituzione  di  nuovi  comuni,  province  e
regioni e per le variazioni della toponomastica o  della  numerazione
civica. 
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986,  n.  85,  per  le
armi sportive, restano ferme le disposizioni della  legge  18  giugno
1969, n. 323, per l'esercizio  dell'attivita'  sportiva  del  tiro  a
volo. 
10. Nell'articolo  2,  terzo  comma,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente:  ",
scissioni". 
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti  aziende  ovvero
uno o piu' complessi aziendali: 
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate  tramite  le
aziende o  i  complessi  aziendali  trasferiti,  sono  assunti  dalle
societa' beneficiarie del trasferimento; 
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma  dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  per  le  societa'   beneficiarie
costituite a  seguito  della  scissione,  e'  operata,  se  l'oggetto
dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della societa' scissa,
in  base  ad  una  percentuale  determinata  presuntivamente,   salvo
conguaglio nella dichiarazione annuale; 
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di  cui
all'articolo 19-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni,  continuano  ad
applicarsi nei confronti della societa'  beneficiaria  tenendo  conto
della data in cui i beni ammortizzabili sono stati  acquistati  dalla
societa' scissa; 
d)  la  facolta'  di  acquisire  beni  e  servizi   senza   pagamento
dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera  c),  e
secondo comma, e  68,  primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, puo' essere esercitata  dalla  societa'  beneficiaria,
previa comunicazione all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
competente  nei  suoi   confronti,   nella   dichiarazione   di   cui
all'articolo 35, terzo comma, del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica. 
12. In caso di scissione  totale  non  comportante  trasferimento  di
aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed  i  diritti  derivanti
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le  operazioni
effettuate dalla  societa'  scissa,  compresi  quelli  relativi  alla
presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e  al
versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti,  con
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono
essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata
nell'atto  di  scissione;  in  mancanza  si  considera  designata  la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. 
13. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo  50,  comma  4,  le  parole:  "articolo  2502"  sono
sostituite dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa'
di ogni  tipo,  la  base  imponibile  e'  costituita  dall'ammontare,
risultante  dalla  situazione  patrimoniale   di   cui   all'articolo
2504-novies del codice civile, del patrimonio  netto  della  societa'
scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa'  beneficiarie
di nuova costituzione o preesistenti."; 
b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa,
dopo le parole: "fusione tra societa'" sono inserite le seguenti:  ",
scissione delle stesse"; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le
parole: "societa'  risultante  dalla  fusione  o  incorporante"  sono
inserite le seguenti: "o la societa' beneficiaria della scissione". 
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
643,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con
riferimento al periodo di appartenenza alla societa' scissa."; 
b) nell'articolo 6, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per
quanto riguarda gli immobili gia' appartenenti alla societa' scissa". 
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 10, comma  2,  dopo  le  parole  "di  fusioni"  sono
inserite le seguenti: "e di scissioni"; 
b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: "di atti di fusione"
sono inserite le seguenti: "o di scissione". 
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre  1993  saranno
assicurate  nel  complesso  maggiori  entrate  nette  in  misura  non
inferiore a lire 6.700 miliardi  per  l'anno  1994  e  a  lire  6.000
miliardi per ciascuno degli anni  1995  e  1996;  tali  importi  sono
iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge  23  agosto
1988, n. 362. 
17. Le entrate  derivanti  dal  presente  capo,  nonche'  il  gettito
dell'imposta di cui al  decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione  degli  impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno definite, ove necessarie,  le  modalita'  per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. 
18.  Sull'indennita'  di  missione  continuativa  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.