Art. 17.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio
1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO