Art. 17. 
                     (Applicazione della legge) 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano  dal  1  gennaio
1994. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CASSESE, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO