Art. 4. (Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico) 1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorita' competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.
Nota all'articolo 4: - Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/91, si veda in nota all'art. 1.