Art. 4. 
   (Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico) 
1. n  Ministro  dell'ambiente  esercita  le  funzioni  dell'autorita'
competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91. 
2. L'Agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente  esercita  le
funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente
legge. 
 
          Nota all'articolo 4:
             -  Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91,
          come modificato ed integrato dal citato  regolamento  (CEE)
          n. 3952/91, si veda in nota all'art. 1.