Art. 5. 
  (Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) 
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede: 
a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al  fine  di
integrare o modificare l'elenco delle sostanze  lesive  in  relazione
alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente  delle
Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria; 
b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese  per  la
redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino
le procedure per la riduzione della produzione  e  dell'utilizzazione
delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi  sistemi
di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime; 
c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale
del fondo di cui all'articolo 10, comma 5; 
d) a definire le norme tecniche e  le  modalita'  per  la  cessazione
della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive; 
e) a definire le norme tecniche e le modalita' per  la  raccolta,  il
riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive; 
f) a redigere, su richiesta del Parlamento e  del  Governo,  rapporti
nella materia oggetto della presente legge; 
g)  a  segnalare  al  Governo  l'esistenza  di  alternative  tecniche
soddisfacenti,  anche  in  relazione  alle  esigenze   di   sicurezza
ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive; 
h) a definire le norme tecniche e le  modalita'  per  la  prevenzione
delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le
producono  o  le  utilizzano  ovvero  dalle  apparecchiature  che  le
contengono,   con   particolare   riferimento   alle   modalita'   di
manutenzione, di  ricarica,  di  dismissione  e  di  recupero;  i)  a
controllare l'applicazione della presente legge, in  particolare  per
quanto riguarda: 
1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive; 
2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti. 
2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto,  anche  sulla  base
dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco  delle
sostanze lesive nonche' ad emanare le norme per il recepimento  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h). 
3. Tutte le imprese  che  producono  o  utilizzano  nei  processi  di
lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le  sostanze
lesive  sono  tenute  a  comunicare  all'Agenzia  nazionale  per   la
protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, i dati  concernenti  l'ubicazione  degli
stabilimenti, le sostanze lesive  utilizzate  ovvero  i  quantitativi
prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonche' le informazioni  che
l'Agenzia nazionale per la  protezione  dell'ambiente  ritenga  utile
acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
4. E' fatto obbligo a tutte le imprese che  utilizzano  impianti  che
comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di
inviare un'apposita dichiarazione  descrittiva  dell'impianto  stesso
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.