Art. 9 (a).
              Forme integrative di assistenza sanitaria
(( 1. Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari          ))
(( finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle  ))
(( assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le fonti           ))
(( istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le seguenti:     ))
(( a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in  ))
(( mancanza, accordi di lavoratori, promossi da sindacati          ))
(( firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;          ))
(( b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, ))
(( promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno     ))
(( provinciale;                                                    ))
(( c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni   ))
(( senza scopo di lucro o societa' di mutuo soccorso               ))
(( giuridicamente riconosciute.                                    ))
(( Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo'       ))
(( essere affidato in gestione mediante convenzione con societa'   ))
(( di mutuo soccorso o con impresa assicurativa autorizzata.       ))
(( Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del     ))
(( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (b), con            ))
(( regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa      ))
(( deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del       ))
(( Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e ))
(( della previdenza sociale, sono dettate disposizioni relative    ))
(( all'ordinamento dei fondi integrativi sanitari. Il regolamento  ))
(( disciplina:                                                     ))
(( 1) le modalita' di costituzione, in linea con i principi        ))
(( fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21  ))
(( aprile 1993, n. 124 (c);                                        ))
(( 2) la composizione degli organi di amministrazione e di         ))
(( controllo;                                                      ))
(( 3) le forme di contribuzione;                                   ))
(( 4) le modalita' della vigilanza facente capo al Ministero della ))
(( sanita';                                                        ))
(( 5) le modalita' di scioglimento.                                ))
(( Le societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che   ))
(( gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono           ))
(( equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo.       ))
 
             (a)  Il  presente articolo e' stato sostituito dall'art.
          10 del D.Lgs.  n. 517/1993.
             (b) Il D.Lgs n. 517/1993, modificativo del  decreto  qui
          publicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993.
             (c)  Si  riportano  i  commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del D.
          Lgs.  21  aprile  1993,  n.  124  (Disciplina  delle  forme
          pensionistiche  complementari a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             "1. Fondi pensione sono costituiti:
               a) come soggetti giuridici, di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
               b)  come  soggetti dotati di personalita' giuridica ai
          sensi dell'art. 12 del  codice  civile;  in  tale  caso  il
          procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
          del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
          13.
             2. Fondi pensione  possono  essere  costituiti  altresi'
          nell'ambito  del patrimonio di una singola societa' o di un
          singolo  ente  pubblico  anche  economico   attraverso   la
          formazione  con  apposita deliberazione di un patrimonio di
          destinazione,  separato  ed   autonomo,   nell'ambito   del
          patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti
          di cui all'art. 2117 del codice civile.
             3.  L'esercizio  dell'attivita'  dei  fondi  pensione e'
          sottoposto a preventiva  autorizzazione  del  Ministro  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, sentita la commissione
          di cui all'art. 16. Con uno o piu'  decreti  da  pubblicare
          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo:
               a)  le  modalita'  di  presentazione dell'istanza, gli
          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
          ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per  il
          rilascio dell'autorizzazione;
               b)  i  requisiti  formali di costituzione, nonche' gli
          elementi essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili  della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
          ai poteri degli organi collegiali;
               c) i requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita',  con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei  componenti  degli  organi  collegiali e, comunque, dei
          responsabili del fondo, facendo riferimento ai  criteri  di
          cui  all'art.  3  della  legge  2  gennaio  1991,  n. 1, da
          graduare sia in funzione delle modalita'  di  gestione  del
          fondo  stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
               d) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di
          autonomia  gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto dal
          datore di lavoro".