Art. 9-bis (a). Sperimentazioni gestionali (( 1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, )) (( della legge 30 dicembre 1991, n. 412 b), sono attuate )) (( attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo )) (( svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, )) (( motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della )) (( qualita' dell'assistenza e gli elementi di garanzia che )) (( supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione puo' )) (( dare vita a societa' miste a capitale pubblico e privato. )) (( In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i )) (( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome )) (( individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o ospedaliere, )) (( equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, )) (( Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette )) (( sperimentazioni. )) (( La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le )) (( regioni e le province autonome verifica annualmente i )) (( risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello )) (( della qualita' dei servizi. Al termine del primo triennio )) (( di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, )) (( il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. ))
(a) Il presente articolo e' stato aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) Il comma 6 dell'art. 4 della legge n. 421/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: "In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di remunerazione dei servizi e quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi".