Art. 8. 
                       Registro delle imprese 
  1. E istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
  2. L'ufficio provvede alla tenuta del  registro  delle  imprese  in
conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile,  nonche'
alle disposizioni della presente legge e al  regolamento  di  cui  al
comma 8 del presente articolo,  sotto  la  vigilanza  di  un  giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
  3. L'ufficio e' retto da  un  conservatore  nominato  dalla  giunta
nella persona del segretario generale ovvero di  un  dirigente  della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice  civile,  i
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo  codice  e
le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di  cui
alla legge 8 agosto 1985, n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una
sezione speciale del registro delle imprese. 
  5.   L'iscrizione   nelle   sezioni   speciali   ha   funzione   di
certificazione  anagrafica  e  di  pubblicita'  notizia,  oltre  agli
effetti previsti dalle leggi speciali. 
  6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e  la  gestione,
secondo tecniche informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed  il
funzionamento dell'ufficio sono  realizzati  in  modo  da  assicurare
completezza  e  organicita'  di  pubblicita'  per  tutte  le  imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale. 
  7. Il sistema di pubblicita'  di  cui  al  presente  articolo  deve
trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale  data  le
camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro  delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20  settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni. 
  8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono  stabilite  le  norme  di  attuazione  del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare: 
    a) il coordinamento della pubblicita'  realizzata  attraverso  il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e  con  il  Bollettino  ufficiale
delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile  1973,  n.
256, e successive modificazioni; 
    b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica,  a
chiunque ne  faccia  richiesta,  di  certificati  di  iscrizione  nel
registro delle imprese o di certificati  attestanti  il  deposito  di
atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la  mancanza
di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per
il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese, in conformita' alle norme vigenti; 
    c)  particolari  procedure  agevolative  e   semplificative   per
l'istituzione e  la  tenuta  delle  sezioni  speciali  del  registro,
evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi  di  oneri  a  carico
delle imprese; 
    d) l'acquisizione e l'utilizzazione  da  parte  delle  camere  di
commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed
amministrativo non prevista  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro
delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni
di adempimenti a carico delle imprese. 
  9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori  diretti  iscritti
nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede  di
prima applicazione della presente legge, nella  misura  di  un  terzo
dell'importo previsto per le ditte individuali. 
  10. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del  testo  unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e  successive
modificazioni. 
  11.  Allo  scopo  di  favorire  l'istituzione  del  registro  delle
imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  ad  acquisire  alla  propria
banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione  o  al  deposito
nel registro delle imprese. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  10  entrano  in
vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
8. 
  13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca  dati  e
all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino  al  termine
di cui al comma 7, del  registro  delle  ditte  e  hanno  diritto  di
ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il  deposito,  con  le  modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8. 
 
          Note all'art. 8:
             -   La   legge  n.  443/1985  reca:  "Legge  quadro  per
          l'artigianato".
             - Il regio decreto n. 2011/1934 reca: "Approvazione  del
          testo   unico   delle   leggi   sui   consigli  provinciali
          dell'economia  corporativa  e  sugli   uffici   provinciali
          dell'economia corporativa".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - La legge n. 256/1973 reca: "Bollettino ufficiale delle
          societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
             -  Il  testo  dell'art.  47  del citato regio decreto n.
          2011/1934, come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  47 (art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono,
          della legge 18  aprile  1926,  n.  731).  -  Chiunque,  sia
          individualmente,   sia  in  societa'  con  altri,  eserciti
          industria o commercio od  agricoltura  e'  tenuto  a  farne
          denuncia  agli uffici provinciali dell'economia corporativa
          delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali,
          industriali od agricoli, con le norme che  saranno  fissate
          dal regolamento.
             Gli  esercenti  il commercio temporaneo debbono fare, di
          volta in volta, la denuncia ai singoli  uffici  provinciali
          dell'economia    corporativa   nella   cui   circoscrizione
          intendano esercitare il proprio commercio, e  non  potranno
          iniziarne  l'esercizio  senza  averne  ottenuto  da essi il
          certificato relativo.
             I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo
          ufficio  dell'economia  corporativa  della   provincia   di
          abituale   residenza,   in   relazione   alla  disposizione
          dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.
             Gli  uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla
          registrazione  delle  ditte  e  delle  societa'   che   non
          presentarono  la denuncia o la presentarono irregolarmente,
          salvo l'applicazione dell'art. 51".