Art. 10
Gestioni esistenti
1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i
servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati
fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le
modalita' di cui all'articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i
servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato
lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio
idrico integrato, secondo le modalita' e le forme stabilite nella
convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti
preesistenti nei termini e con le modalita' previste nella
convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le societa' e le imprese consortili concessionarie di servizi
alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la
gestione fino alla scadenza della relativa concessione.
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli
impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti
direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di
legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa
con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le
regioni interessate, nonche' le competenti Commissioni parlamentari,
nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al
riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza
statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze
territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di gestione
dei servizi di cui alla presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui
all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi
di diritto pubblico, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il
31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico
integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in
tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti
interessati.
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici
siano titolari di servizi di cui all'articolo 4; comma 1, lettera f),
essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22,
comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 50 del D.P.R. n. 218/1976 (Testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e' il
seguente:
"Art. 50 (Consorzi per le aree e i nuclei). - (Art. 21,
c. 1, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c.
3, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo
scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia
prevista la concentrazione di una determinata zona, i
comuni, le province, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati,
possono costituirsi in consorzi col compito di curare, ai
sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle
opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la
Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di
sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli
allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di
approvvigionamento di acqua e di energia per uso
industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di
sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti
nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire
la localizzazione industriale.
(Art. 21, c. 2, L. n. 634/1957). I consorzi possono
assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo
sviluppo industriale della zona.
(Art. 31, c. 2, alinea 2, L. n. 717/1965). I consorzi
esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza
alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e
manutenzione delle opere infrastrutturali.
(Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8, L. n.
717/1965; art. 4. c. 4, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R.
n. 616/1977). I consorzi sono enti di diritto pubblico,
sottoposti alla vigilanza e tutela delle regioni che le
esercitano ai sensi della legislazione vigente.
(Art. 4, c. 4, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6, L. n.
853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le regioni svolgono
le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei
Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto,
della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le
aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese
quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei
nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine
all'assetto dei consorzi stessi di cui all'art. 65 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
- Il testo dell'art. 22, comma 3, lettera b), c) ed) e),
della citata legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali).
1-2. (Omissis).
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) (omissis);
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) (omissis);
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di
altri soggetti pubblici o privati".