Art. 11 
Rapporti tra enti locali  e  soggetti  gestori  del  servizio  idrico
                              integrato 
 
  1. La regione adotta una convenzione tipo e  relativo  disciplinare
per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9  ed
i soggetti gestori dei servizi idrici integrati,  in  conformita'  ai
criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  f)
e g). 
  2. La convenzione tipo prevede, in particolare: 
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
b) l'obbligo   del    raggiungimento    dell'equilibrio    economico-
   finanziario della gestione; 
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; 
d) i criteri per  definire  il  piano  economico-finanziario  per  la
   gestione integrata del servizio; 
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio; 
f) il livello di  efficienza  e  di  affidabilita'  del  servizio  da
   assicurare all'utenza  anche  con  riferimento  alla  manutenzione
   degli impianti; 
g) la facolta' di riscatto da  parte  degli  enti  locali  secondo  i
   principi di cui al titolo I, capo II,  del  regolamento  approvato
   con decreto del Presidente della Repubblica  4  ottobre  1986,  n.
   902; 
h) l'obbligo di restituzione delle  opere,  degli  impianti  e  delle
   canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
   f), oggetto dell'esercizio, in  condizioni  di  efficienza  ed  in
   buono stato di conservazione; 
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative; 
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
   risoluzione secondo i principi del codice civile; 
m) i criteri e le modalita' di applicazione  delle  tariffe  determi-
   nate dagli  enti  locali  e  del  loro  aggiornamento,  anche  con
   riferimento alle diverse categorie di utenze. 
  3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui
al comma 2, i comuni e le  province  operano  la  ricognizione  delle
opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e  di  depurazione
esistenti e definiscono le procedure e le modalita',  anche  su  base
pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge.  A  tal  fine  predispongono,  sulla  base  dei
criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un  programma  degli
interventi necessari accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal
connesso modello gestionale ed organizzativo.  Il  piano  finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili,  quelle  da  reperire
nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per  il
periodo considerato. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  D.P.R.  n.  902/1986:  "Approvazione  del   nuovo
          regolamento  delle aziende di servizi dipendenti dagli enti
          locali". In particolare il  titolo  I  reca:  "Costituzione
          delle  aziende  speciali".  Il  capo II reca: "Riscatto dei
          servizi affidati in concessione".