Art. 11
Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico
integrato
1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare
per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed
i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai
criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f)
e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-
finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione
degli impianti;
g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i
principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
902;
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in
buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determi-
nate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui
al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle
opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base
pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei
criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli
interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal
connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire
nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il
periodo considerato.
Nota all'art. 11:
- Il D.P.R. n. 902/1986: "Approvazione del nuovo
regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti
locali". In particolare il titolo I reca: "Costituzione
delle aziende speciali". Il capo II reca: "Riscatto dei
servizi affidati in concessione".