Art. 12
Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprieta' degli enti
locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a
consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati
in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il
quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli
oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al
soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti
gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle
amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di
altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre
1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori
del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella
posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di
provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e
di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che
esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo
62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo
consenso della provincia e del comune gia' titolare, puo' gestire
altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo
compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale
ottimale.
5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge puo' essere
trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare
della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del
servizio idrico integrato.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 29/1993
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 62 (Passaggio di dipendenti da amministrazioni
pubbliche ad aziende o societa' private). - 1. Fatte salve
le disposizioni di legge speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice
civile si applica anche nel caso di passaggio dei
dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a societa' private per effetto
di norme di legge, di regolamento-convenzione, che
attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate
dai citati enti pubblici ed aziende".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4, della legge n.
1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche) e' il seguente:
"Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti
disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
1-4) (omissis).
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle
imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le
attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente
autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno
potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa
autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio,
la concessione dell'esercizio di attivita' menzionate al
primo comma dell'art. 1, purche' ne facciano richiesta
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Saranno determinate le modalita' per il
rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei
capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i
massimi vantaggi compatibili con i fini di utilita'
generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui
sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per
le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta
la concessione predetta, sono soggette a trasferimento
secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del
presente articolo, in quanto applicabile.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano
agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e
all'Ente siciliano di elettricita', istituito con D.Lgs.
C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni
sara' fatta dalla rispettive amministrazioni regionali ed
il rilascio delle concessioni sara' accordato sentite le
amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente
nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra
comuni e province, costituiti anteriormente al 1 gennaio
1962, ai fini di concessioni idroelettiche o promiscue.
(Omissis)".
- Il testo del numero 5) dell'art. 4 e' stato abrogato
dall'art. 21 della legge n. 9/1991.
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991 (Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali) e' il seguente:
"Art. 21 (Societa' commerciali e imprese elettriche
degli enti locali). - 1. Alle imprese elettriche degli enti
locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine
previsto dall'art. 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle
attivita' di produzione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base
di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una
convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di
categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole
imprese sono soggette all'approvazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le parti, emana, con proprio decreto, la
convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i
diritti e i doveri delle parti, le modalita' relative
all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342,
nonche' la cause di decadenza delle concessioni. La
convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati
a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende,
le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese
concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole
imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende
municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione
di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende
municipalizzate che abbiano presentato nei termini
prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per
manifesta e comprovata inidoneita' dell'impresa ad
espletare il servizio, che sara' valutata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese
interessate, nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i
beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono
trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto
ministeriale di trasferimento, con le modalita' e con gli
indennizzi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia
i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato prima dell'emanazione del predetto decreto
ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del
n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1
luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi
l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento
dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'.
7. Con il rilascio della concessione le imprese
elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel,
nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al
conseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art.
1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive
modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attivita' elettriche
gia' rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore
della presente legge saranno sostituite da nuove
concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel
presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono
essere costituiti consorzi, oltre che societa' per azioni,
per le finalita' e sotto l'osservanza delle condizioni e
modalita', in quanto applicabili, di cui all'art. 34.
10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5 e l'art. 2, n. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962,
n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e l'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per
oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono
sottoporre a societa' di revisione i rispettivi bilanci
redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla
legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro
trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui
territorio insistono le reti di distribuzione, che li
inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da
una propria relazione, al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione
degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11,
le societa', le aziende e gli enti di cui al medesimo comma
11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove non via abbiano gia' provveduto, non
sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4
marzo 1958, n. 191".