Art. 13.
(Tariffa del servizio idrico)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come
definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro
dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui
all'articolo 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale,
nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un
metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare
la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata
per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a
particolari situazioni idrogeologiche.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della
presente legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di
cui all'articolo 11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per
i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate
categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire
obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli
impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.