Art. 13. 
                    (Tariffa del servizio idrico) 
  1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come
definito all'articolo 4, comma 1, lettera f). 
  2. La tariffa e' determinata tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito  e
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,  in  modo  che  sia
assicurata la copertura integrale dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio. 
  3. Il Ministro dei lavori  pubblici,  di  intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente,  su  proposta  del  comitato  di  vigilanza   di   cui
all'articolo 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale,
nonche' la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  elabora  un
metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare
la tariffa di riferimento. La tariffa di  riferimento  e'  articolata
per  fasce  di  utenza  e  territoriali,  anche  con  riferimento   a
particolari situazioni idrogeologiche. 
  4.  La  tariffa  di  riferimento  costituisce  la   base   per   la
determinazione della tariffa nonche' per  orientare  e  graduare  nel
tempo gli adeguamenti  tariffari  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge. 
  5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in  relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico  di
cui all'articolo 11, comma 3. 
  6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare. 
  7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per
i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi  di  determinate
categorie secondo prefissati scaglioni  di  reddito.  Per  conseguire
obiettivi  di   equa   redistribuzione   dei   costi   sono   ammesse
maggiorazioni di tariffa  per  le  residenze  secondarie  e  per  gli
impianti ricettivi stagionali. 
  8. Per le successive determinazioni della tariffa  si  tiene  conto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 
  9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni  tiene  conto
degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.