Art. 14.
(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e
di depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente
alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti
centralizzati di depurazione.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa
riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono
esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente
dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in
misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque
accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente
articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita'
delle acque reflue scaricate. E fatta salva la possibilita' di
determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.