Art. 14. 
          (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 
  1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e
di depurazione e' dovuta dagli  utenti  anche  nel  caso  in  cui  la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di  depurazione  o
questi  siano   temporaneamente   inattivi.   I   relativi   proventi
affluiscono in un fondo vincolato  e  sono  destinati  esclusivamente
alla realizzazione e alla  gestione  delle  opere  e  degli  impianti
centralizzati di depurazione. 
  2. Gli  utenti  tenuti  all'obbligo  di  versamento  della  tariffa
riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma  1,  sono
esentati dal pagamento di qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente
dovuta al medesimo titolo ad altri enti. 
  3. Al fine della determinazione della quota tariffaria  di  cui  al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e'  determinato  in
misura  pari  al  volume  di  acqua  fornita,  prelevata  o  comunque
accumulata. 
  4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente
articolo e' determinata sulla base della qualita' e  della  quantita'
delle acque reflue  scaricate.  E  fatta  salva  la  possibilita'  di
determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.