Art. 15
Riscossione della tariffa
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e' riscossa dal
soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il
quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro
trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione,
sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle
spese di riscossione.
Nota all'art. 15:
- Il testo del comma 5 dell'art. 12 della legge n.
498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 12.
1-4. (Omissis).
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi
pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di
durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello
statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello
organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la
tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
pubblici.
(Omissis)".