Art. 15 
                      Riscossione della tariffa 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  12,  comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e'  riscossa  dal
soggetto che gestisce il  servizio  idrico  integrato  come  definito
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge. 
  2. Qualora  il  servizio  idrico  sia  gestito  separatamente,  per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di  acquedotto,  il
quale provvede al successivo riparto  tra  i  diversi  gestori  entro
trenta giorni dalla riscossione. 
  3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione,
sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il  riparto  delle
spese di riscossione. 
 
          Nota all'art. 15:
             - Il testo del comma  5  dell'art.  12  della  legge  n.
          498/1992   (Interventi   urgenti   in  materia  di  finanza
          pubblica) e' il seguente:
             "Art. 12.
             1-4. (Omissis).
             5. La tariffa costituisce il corrispettivo  dei  servizi
          pubblici;  essa  e'  determinata  e  adeguata ogni anno dai
          soggetti proprietari, attraverso contratti di programma  di
          durata  poliennale,  nel  rispetto del disciplinare e dello
          statuto conseguenti  ai  modelli  organizzativi  prescelti.
          Qualora   i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti  diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo  di  societa'  mista  di  cui  al comma 1, la
          tariffa e' riscossa dal soggetto  che  gestisce  i  servizi
          pubblici.
             (Omissis)".