Art. 16 
              Opere di adeguamento del servizio idrico 
 
  1.  Ciascun  ente  locale  ha  facolta'  di  realizzare  le   opere
necessarie per provvedere  all'adeguamento  del  servizio  idrico  in
relazione ai piani urbanistici, previa convenzione  con  il  soggetto
gestore del servizio medesimo, al quale le  opere  sono  affidate  in
gestione.