Art. 17
Opere e interventi per il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente
legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i
comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in
quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di
Autorita' di bacino, di rilievo regionale o interregionale,
promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalita' di
cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di
una Autorita' di bacino o di una regione interessata, fissando un
termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle
Autorita' di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono
approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2,
della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel
quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21
della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e
modalita' per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione
dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via
sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo
congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e suc-
cessive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie
alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro
realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico
dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la convenzione
tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti
utilizzatori, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la
gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di
cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione
di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e suc-
cessive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2
comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.
Note all'art. 17:
- Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda
nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 142/1990
e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale
del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del presidente della regione, produce gli effetti
della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica
a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di
competenza delle regioni, delle province o dei comuni,
salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia'
formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
7 della legge 1 marzo 1986, n. 64".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata
legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4.
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale.".