Art. 17 
          Opere e interventi per il trasferimento di acqua 
 
  1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi
di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  c)  e  i),  della  presente
legge,  laddove  il  fabbisogno  comporti  o  possa   comportare   il
trasferimento di acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i
comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti  a  norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modificazioni,  le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in
quanto  titolari,  in  forma  singola  o  associata,  dei  poteri  di
Autorita'  di  bacino,  di  rilievo   regionale   o   interregionale,
promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso  le  finalita'  di
cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il  Ministro  dei
lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta  di
una Autorita' di bacino o di una  regione  interessata,  fissando  un
termine per definire gli accordi. 
  2. Gli accordi di programma di cui al comma 1,  su  proposta  delle
Autorita' di bacino e delle regioni interessate per competenza,  sono
approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4,  comma  2,
della citata legge n. 183 del 1989, e successive  modificazioni,  nel
quadro dei programmi triennali di intervento di cui  all'articolo  21
della medesima legge. 
  3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti  criteri  e
modalita' per la esecuzione e la gestione degli interventi. 
  4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di  mancata  attuazione
dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via
sostitutiva, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici,  previo
congruo  preavviso,  sottopone  al  Comitato  dei  ministri  di   cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989,  e  suc-
cessive modificazioni, l'accordo di programma o le misure  necessarie
alla sua attuazione. 
  5. Le opere e gli impianti necessari per le  finalita'  di  cui  al
presente articolo sono dichiarati di  interesse  nazionale.  La  loro
realizzazione e gestione possono essere poste anche a  totale  carico
dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dei
lavori pubblici, al quale compete altresi'  definire  la  convenzione
tipo, le  direttive  per  la  concessione  delle  acque  ai  soggetti
utilizzatori,  nonche'  l'affidamento  per  la  realizzazione  e   la
gestione delle opere e degli impianti medesimi. 
  6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua  di
cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva  valutazione
di impatto  ambientale,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e  suc-
cessive modificazioni. 
  7. L'approvazione degli accordi di programma  di  cui  al  comma  2
comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti. 
 
          Note all'art. 17:
             - Per il titolo della citata legge n. 183/1989  si  veda
          nelle note all'art. 4.
             -  Il  testo dell'art. 27 della citata legge n. 142/1990
          e' il seguente:
             "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
          e l'attuazione di opere, di interventi o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di  province  e  regioni,  di  amministrazioni statali e di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza   primaria   o  prevalenti  sull'opera  o  sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento.
             2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3.   Per   verificare   la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
             4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  delle
          amministrazioni  interessate, e' approvato con atto formale
          del  presidente  della  regione  o  del  presidente   della
          provincia  o  del  sindaco  ed e' pubblicato nel bollettino
          ufficiale della regione.  L'accordo, qualora  adottato  con
          decreto  del  presidente della regione, produce gli effetti
          della intesa di cui all'art. 81 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, determinando le
          eventuali  e   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
          urbanistici  e  sostituendo le concessioni edilizie, sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
             5. Ove l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
             6.  La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
             7.  Allorche'  l'intervento o il programma di intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
             8.  La disciplina di cui al presente articolo si applica
          a tutti gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
          7 della legge 1 marzo 1986, n. 64".
             -  Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 4 della citata
          legge n.  183/1989 si veda nelle note all'art. 4.
             - Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione  delle
          pronunce  di  compatibilita'  ambientale  di cui all'art. 6
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione  del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale.".