Art 18.
(Canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i
canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti
dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il
corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi'
stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400,
ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3
milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22
milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi
annui. Il canone e' ridotto del 50 per cento se il concessionario
attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque
di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle
prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non
si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire
500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta,
per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467.
E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e succes-
sive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a
lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.
3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli
interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque
reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da
eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al
fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le proce-
dure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.
4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16
maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque
pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono
istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei
canoni di cui al comma 1.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento
triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
programmato e delle finalita' di cui alla presente legge.
6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990, n. 331.
7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze dis-
perse." sono soppresse.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), e' il seguente:
"Art. 35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte
al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di
acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di
restituire le colature o residui d'acque, annue lire
duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di
acqua, annue lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non
suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni
ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice,
annue lire dodici.
La forza motrice nominale e' calcolata in base alla
differenza di livello fra i due peli morti dei canali a
monte ed a valle del meccanismo motore.
Il canone e' regolato sulla media della forza motrice
nominale disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici".
- Il testo del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito, ai
fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche'
altre disposizioni urgenti), come da ultimo modificato
dall'art. 32 della legge n. 9/1991, e' il seguente:
"Art. 12.
1-4 (Omissis).
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere
dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed
indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e
disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al
sestuplo, se derivati dall'applicazione di tariffe o misure
stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1
gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in
essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli
fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli
aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le
concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico,
di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di
irrigazione agricola, ne' ai canoni per immobili concessi o
locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge
27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del D.L. 2 ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 1981, n. 692.
(Omissis)".
- Per il titolo della citata legge n. 9/1991 si veda
nelle note all'art. 12.
- Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda
nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 281/1970
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a
statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 2 (Imposta sulle concessioni statali). - L'imposta
sulle concessioni statali si applica alle concessioni per
l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato siti nel territorio della
regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi
derivazioni di acque pubbliche.
Le regioni determinano l'ammontare dell'imposta in
misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente
e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e'
riscossa, per conto delle regioni, dagli uffici competenti
alla riscossione del canone stesso".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 261/1990
(Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale,
di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe
tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo
del bilancio dello Stato), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 5.
(Il comma 1 e' stato abrogato dalla legge in rassegna).
2. Nel comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, dopo le parole 'del demanio o del
patrimonio' sono aggiunte le seguenti: 'indisponibile e'.
3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e
di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 19 per cento.
3-bis. All'art. 69, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito
dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
'Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata
in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di
conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il
divieto si applica a partire dalla data di scadenza,
restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli
stessi'".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n.
498/1992, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2.
1. (Omissis).
2. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa
definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35
della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della
riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche'
le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1,
sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle
medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed
a programmi di investimento approvati dalle regioni
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila
sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui
alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di
bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi
approvati dalle regiorni d'intesa con il Ministro
dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti
rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione
stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e
sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime
finalita'.
(Omissis)".