Art 18. 
              (Canoni per le utenze di acqua pubblica) 
  1. Ferme restando le esenzioni  vigenti,  dal  1›  gennaio  1994  i
canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,  previsti
dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono  il
corrispettivo  per  gli  usi  delle  acque  prelevate  e  sono  cosi'
stabiliti: 
   a) per ogni modulo di acqua ad uso di  irrigazione,  lire  70.400,
ridotte alla meta'  se  le  colature  ed  i  residui  di  acqua  sono
restituiti anche in falda; 
   b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640; 
   c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3
milioni; 
   d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire  22
milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre  milioni  di  metri  cubi
annui. Il canone e' ridotto del 50 per  cento  se  il  concessionario
attua un riuso delle acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando  le  acque
risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le  acque
di scarico con le  medesime  caratteristiche  qualitative  di  quelle
prelevate. Le disposizioni di cui al comma  5  dell'articolo  12  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive  modificazioni,  non
si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera; 
   e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione  di
attrezzature sportive e di aree  destinate  a  verde  pubblico,  lire
500.000; 
   f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o  riconosciuta,
per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico  lire  20.467.
E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e succes-
sive modificazioni; 
   g) per ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico  ed  assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua  per  servizi  igienici  e  servizi
antincendio, ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti  sportivi,
industrie e strutture  varie  qualora  la  richiesta  di  concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e  lavaggio
strade e comunque per tutti gli  usi  non  previsti  alle  precedenti
lettere, lire 1.500.000. 
  2. Gli importi dei canoni di cui al  comma  1  non  possono  essere
inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il  consumo  umano  e  a
lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale. 
  3. E' istituito  un  fondo  speciale  per  il  finanziamento  degli
interventi relativi al  risparmio  idrico  e  al  riuso  delle  acque
reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio  1989,  n.
183,  e  successive  modificazioni.  Le  maggiori  entrate  derivanti
dall'applicazione  del  presente  articolo  e  quelle  derivanti   da
eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a  quelli  in  atto  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  sono  conferite  al
fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le proce-
dure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989. 
  4. A far data dal 1› gennaio  1994  l'articolo  2  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, non si  applica  per  le  concessioni  di  acque
pubbliche.  A  decorrere  dalla  medesima  data  le  regioni  possono
istituire un'addizionale fino al  10  per  cento  dell'ammontare  dei
canoni di cui al comma 1. 
  5. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  definite  le  modalita'
per  l'applicazione  del  presente  articolo  e  per  l'aggiornamento
triennale  dei  canoni  tenendo  conto  del   tasso   di   inflazione
programmato e delle finalita' di cui alla presente legge. 
  6. E' abrogato il comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  15
settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990, n. 331. 
  7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
le parole da: "Le maggiori risorse"  fino  a:  "delle  sostanze  dis-
perse." sono soppresse. 
 
          Nota all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, (Testo
          unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti
          elettrici), e' il seguente:
             "Art.  35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte
          al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
              per ogni modulo (litri  cento  al  minuto  secondo)  di
          acqua   potabile   o   di  irrigazione,  senza  obbligo  di
          restituire  le  colature  o  residui  d'acque,  annue  lire
          duecento;
              se  con  obbligo di restituire le colature o residui di
          acqua, annue lire cento;
              per  l'irrigazione  di  terreni  con  derivazione   non
          suscettibili  di  essere  fatta  a  bocca tassata, per ogni
          ettaro, annue lire due;
              per ogni cavallo dinamico nominale  di  forza  motrice,
          annue lire dodici.
             La  forza  motrice  nominale  e'  calcolata in base alla
          differenza di livello fra i due peli  morti  dei  canali  a
          monte ed a valle del meccanismo motore.
             Il  canone  e'  regolato sulla media della forza motrice
          nominale disponibile nell'anno.
             In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici".
             -  Il testo del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990
          (Disposizioni in materia di determinazione del reddito,  ai
          fini  delle  imposte  sui redditi, di rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto e di  contenzioso  tributario,  nonche'
          altre  disposizioni  urgenti),  come  da  ultimo modificato
          dall'art. 32 della legge n. 9/1991, e' il seguente:
             "Art. 12.
             1-4 (Omissis).
             5. Con decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanare entro 70 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti  i  criteri  per la rideterminazione, a decorrere
          dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti  erariali  ed
          indennizzi  comunque  dovuti  per  l'utilizzazione dei beni
          immobili del  demanio  o  del  patrimonio  indisponibile  e
          disponibile  dello  Stato  al  fine  di  aumentarli fino al
          sestuplo, se derivati dall'applicazione di tariffe o misure
          stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori  al  1
          gennaio  1982  o  da  atti  o  situazioni di fatto posti in
          essere prima di tale data, ovvero  al  fine  di  aumentarli
          fino  al  quadruplo  se  riferiti  a  date  successive. Gli
          aumenti  non  si  applicano  ai  canoni   dovuti   per   le
          concessioni  delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico,
          di attingimento di acque pubbliche per uso  potabile  o  di
          irrigazione agricola, ne' ai canoni per immobili concessi o
          locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge
          27  luglio  1978, n. 392, o dell'art. 16 del D.L. 2 ottobre
          1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          dicembre 1981, n. 692.
             (Omissis)".
             -  Per  il  titolo  della citata legge n. 9/1991 si veda
          nelle note all'art. 12.
             - Per il titolo della citata legge n. 183/1989  si  veda
          nelle note all'art. 4.
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art. 2 (Imposta sulle concessioni statali). - L'imposta
          sulle  concessioni  statali si applica alle concessioni per
          l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del  patrimonio
          indisponibile   dello   Stato  siti  nel  territorio  della
          regione, ad  eccezione  delle  concessioni  per  le  grandi
          derivazioni di acque pubbliche.
             Le   regioni  determinano  l'ammontare  dell'imposta  in
          misura non superiore al triplo del canone di concessione.
             L'imposta e' dovuta dal concessionario,  contestualmente
          e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e'
          riscossa,  per conto delle regioni, dagli uffici competenti
          alla riscossione del canone stesso".
             -  Il  testo  dell'art.   5   del   D.L.   n.   261/1990
          (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale,
          di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe
          tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo
          del  bilancio  dello Stato), come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 5.
             (Il comma 1 e' stato abrogato dalla legge in rassegna).
             2.  Nel comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile
          1990, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          giugno 1990, n.  165, dopo le parole  'del  demanio  o  del
          patrimonio' sono aggiunte le seguenti: 'indisponibile e'.
             3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e
          di  birra  l'aliquota  dell'imposta  sul valore aggiunto e'
          stabilita nella misura del 19 per cento.
             3-bis. All'art. 69, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, come sostituito
          dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990, n. 165, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
          'Per  gli eventuali contratti in corso alla data di entrata
          in  vigore  della  legge  26  giugno  1990,  n.   165,   di
          conversione  del  decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, il
          divieto si  applica  a  partire  dalla  data  di  scadenza,
          restando   esclusa   ogni  possibilita'  di  rinnovo  degli
          stessi'".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n.
          498/1992, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 2.
             1. (Omissis).
             2. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa
          definizione  degli  ambiti ottimali, di cui all'articolo 35
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  ed  in  vista  della
          riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche'
          le  risorse  di  cui  alla lettera c) del medesimo comma 1,
          sono vincolate nel rispetto delle  finalita'  di  cui  alle
          medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed
          a   programmi   di  investimento  approvati  dalle  regioni
          d'intesa  con  il  Ministro   dell'ambiente,   che   vigila
          sull'attuazione  dei  programmi medesimi. Le risorse di cui
          alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di
          bonifica e di  salvaguardia  ambientale  secondo  programmi
          approvati   dalle   regiorni   d'intesa   con  il  Ministro
          dell'ambiente.  Qualora   entro   due   anni   i   soggetti
          rispettivamente  competenti  non conseguano l'utilizzazione
          stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e
          sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per  le  medesime
          finalita'.
             (Omissis)".