Art 18. (Canoni per le utenze di acqua pubblica) 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti: a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera; e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000; f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e succes- sive modificazioni; g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000. 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale. 3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le proce- dure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989. 4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge. 6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. 7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze dis- perse." sono soppresse.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e' il seguente: "Art. 35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici". - Il testo del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), come da ultimo modificato dall'art. 32 della legge n. 9/1991, e' il seguente: "Art. 12. 1-4 (Omissis). 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivati dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692. (Omissis)". - Per il titolo della citata legge n. 9/1991 si veda nelle note all'art. 12. - Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 2 (Imposta sulle concessioni statali). - L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso". - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. (Il comma 1 e' stato abrogato dalla legge in rassegna). 2. Nel comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole 'del demanio o del patrimonio' sono aggiunte le seguenti: 'indisponibile e'. 3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento. 3-bis. All'art. 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 'Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli stessi'". - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 498/1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. 1. (Omissis). 2. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche' le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regiorni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalita'. (Omissis)".