Art. 19
Poteri sostitutivi
1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo
8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.
2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente
legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua
diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola
delle regioni interessate, sentita l'Autorita' di bacino.
3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11,
prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari
qualora siano accertate gravi irregolarita', inadempienze ed in
qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa
essere proseguita.