Art. 19 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo
8, comma 2, gli  ambiti  territoriali  ottimali,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  previa  congrua  diffida,  su  proposta  del
Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi. 
  2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla  presente
legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa  congrua
diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una  sola
delle regioni interessate, sentita l'Autorita' di bacino. 
  3. La regione, nella  convenzione  tipo  di  cui  all'articolo  11,
prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi  necessari
qualora siano  accertate  gravi  irregolarita',  inadempienze  ed  in
qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa
essere proseguita.