Art. 20 
Concessione  della  gestione  del  servizio  idrico  a  soggetti  non
             appartenenti alla pubblica amministrazione 
 
  1. La concessione a terzi della gestione del servizio  idrico,  nei
casi previsti dalla presente legge,  e'  soggetta  alle  disposizioni
dell'appalto pubblico di servizi degli enti  erogatori  di  acqua  in
conformita'  alle  vigenti  direttive  della  Comunita'  europea   in
materia, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non  sono
applicabili  le  norme  relative  agli  importi  degli  appalti,  ivi
compreso il limite di importo della concessione medesima. 
  2. I concessionari e gli affidatari  del  servizio  idrico  diversi
dalle pubbliche amministrazioni e  dalle  relative  aziende  speciali
sono considerati come operatori  in  virtu'  di  diritti  speciali  o
esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio,  del  17
settembre 1990, e successive modificazioni. 
  3. Qualora la gestione di servizi idrici  rientri  nell'oggetto  di
una concessione di costruzione e gestione, le relative attivita' sono
assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di  lavori
pubblici. 
 
          Nota all'art. 20:
             -   La   direttiva  90/531/CEE  del  Consiglio,  del  17
          settembre 1990, reca:  "Procedure  di  appalto  degli  enti
          erogatori  di acqua e di energia, degli enti che forniscono
          servizi di trasporto nonche' degli  enti  che  operano  nel
          settore   delle   telecomunicazioni.".   La   direttiva  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L.  297/1 del 29 ottobre 1990.