Art. 20
Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione
1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei
casi previsti dalla presente legge, e' soggetta alle disposizioni
dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in
conformita' alle vigenti direttive della Comunita' europea in
materia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono
applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi
compreso il limite di importo della concessione medesima.
2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi
dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali
sono considerati come operatori in virtu' di diritti speciali o
esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17
settembre 1990, e successive modificazioni.
3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di
una concessione di costruzione e gestione, le relative attivita' sono
assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori
pubblici.
Nota all'art. 20:
- La direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17
settembre 1990, reca: "Procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni.". La direttiva e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L. 297/1 del 29 ottobre 1990.