Art. 8. (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. 2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989. 3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le regioni interessate. 4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e succes- sive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989. 5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino.
Nota all'art. 8: - Per il titolo della citata legge n. 319/1976 si veda la nota all'art. 6. Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 7 e 17 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle gia' di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dell'art. 5. 2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu' efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per la difesa del suolo". "Art. 17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino). - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici pre- via deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle. 3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate all'art. 3 ed, in particolare, contiene: a) in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio prrevisto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto- legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico- forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro di- verse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantita'; s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto. 4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di qui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni". - Il testo del comma 4 dell'art. 12 della citata legge n. 193/1989, e' il seguente: "Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). 1-3 (Omissis). 4. Il comitato istituzionale: a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del pi- ano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4; b) individua tempi e modalita' per l'adozione del pi- ano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini; c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino; e) adotta il piano di bacino; f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319; g) controlla l'attuazione del piano di bacino. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 3 (Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'articolo 1 curano in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico- agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendondole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura; i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonche' la polizia delle acque; l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena di pronto intervento idraulico, nonche' della gestione degli impianti; m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni; n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione della aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni; p) il riordino del vincolo idrogeologico; q) l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio. 2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneita' di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi". - Il testo del numero 4) dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 91 (Competenze dello Stato).- Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1-3) (omissis); 4) l'impostazione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; (omissis)".