Art. 8.
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei
vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di
cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e
nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,
anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle
ripartizioni politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di
programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della
citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province
interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo
aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino
per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma
4, della citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un
acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita
o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in
territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa
tra le regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente,
nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste
dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e succes-
sive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su
scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi
occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima
legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo
degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino.
Nota all'art. 8:
- Per il titolo della citata legge n. 319/1976 si veda
la nota all'art. 6.
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 7 e 17 della citata legge n.
183/1989 e' il seguente:
"Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). -
1. La Direzione generale delle acque e degli impianti
elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di Direzione generale della difesa del suolo
ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale
per la difesa del suolo, oltre a quelle gia' di sua
competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori
pubblici dell'art. 5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per
la difesa del suolo sono esercitate, per le materie
concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal
servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla organizzazione della
Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle
strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle
risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu'
efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per
la difesa del suolo".
"Art. 17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di
bacino). - 1. Il piano di bacino ha valore di piano
territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'art. 81,
primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi,
metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici pre-
via deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del
suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed
ai corsi d'acqua di fondovalle.
3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate
all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, il
quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio prrevisto dagli
strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche'
dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-
legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle
situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema
fisico, nonche' delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la
difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed
idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in
funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed
estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi
di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio
territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la
efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse
idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e
delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-
forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di
stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni
altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla
conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere
indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia'
state intraprese con stanziamenti disposti da leggi
speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e
sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino
idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro di-
verse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale
e delle risorse finanziarie per i principali interventi
previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare
l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale,
lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali
vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili
ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita'
dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto
con specificazione degli scopi energetici, idropotabili,
irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la
pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia
per le derivazioni che per altri scopi, distinte per
tipologie d'impiego e secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro organico
sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del
dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico
e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita'
competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi
dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani
territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge
27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle
acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani
di smaltimento di rifiuti di qui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui
all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art.
1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della
legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno
carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni
ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove
trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo
stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale o nei Bollettini ufficiali dell'approvazione del
piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni
concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal piano di bacino sono
comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad
adottare i necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro
nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano
di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le
regioni".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 della citata legge
n. 193/1989, e' il seguente:
"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).
1-3 (Omissis).
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del pi-
ano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 4;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del pi-
ano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento
e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione
ed in vista della revisione della legislazione in materia,
le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione del piano di bacino.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 e'
il seguente:
"Art. 3 (Le attivita' di pianificazione, di
programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di
programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalita' indicate
all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero
del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-
agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica,
anche attraverso processi di recupero naturalistico,
botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei
corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro
foci nel mare, nonche' delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi
di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa
dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine
di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione
ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle
aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e
altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei
suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e
nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio
e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati
dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il
ripascimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e
sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendondole
conformi alle normative comunitarie e nazionali,
assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze
della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo
libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di
depurazione degli effluenti urbani, industriali ed
agricoli, e la definizione di provvedimenti per la
trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il
razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche
superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme
delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso
costante vitale negli alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena di pronto
intervento idraulico, nonche' della gestione degli
impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei
beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli
interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della
loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di
criteri per la salvaguardia e la conservazione della aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e
di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei
servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di
economicita' e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta
dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte,
sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma
1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di
garantire omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del
territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi".
- Il testo del numero 4) dell'art. 91 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382) e' il seguente:
"Art. 91 (Competenze dello Stato).- Sono riservate allo
Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione
nazionale generale o di settore della destinazione delle
risorse idriche, le funzioni concernenti:
1-3) (omissis);
4) l'impostazione dei vincoli, gli aggiornamenti e le
modifiche del piano generale degli acquedotti, che
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche
tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire
le regioni interessate a tener conto delle esigenze da
queste espresse per l'attuazione di programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti
nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra'
comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu'
regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le
esigenze prospettate;
(omissis)".