Art. 8. 
     (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 
  1. I  servizi  idrici  sono  riorganizzati  sulla  base  di  ambiti
territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: 
   a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e  dei
vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle  acque  di
cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,  e
nel  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti,  nonche'   della
localizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati; 
   b) superamento della frammentazione delle gestioni; 
   c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici  e  sulla  base  delle
ripartizioni politico-amministrative. 
  2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  attivita'  di
programmazione e di pianificazione previste dagli  articoli  3  e  17
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  provvedono  alla  delimitazione  degli  ambiti   territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della
citata legge n.  183  del  1989,  le  regioni,  sentite  le  province
interessate, nonche' le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo
aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di  bacino
per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12,  comma
4, della citata legge n. 183 del 1989. 
  3. Qualora, nei bacini che  non  siano  di  rilievo  nazionale,  un
acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione  assentita
o consuetudine,  convogli  risorse  idriche  derivate  o  captate  in
territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione  degli
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa
tra le regioni interessate. 
  4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro  o  singolarmente,
nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle  attivita'  previste
dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989,  e  succes-
sive modificazioni, per le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge
provvedono   nei    bacini    idrografici    di    loro    competenza
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli  acquedotti  su
scala di bacino ed alla  programmazione  degli  interventi  attuativi
occorrenti in conformita'  alle  procedure  previste  dalla  medesima
legge n. 183 del 1989. 
  5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il  controllo
degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche  fognature,  per  la  funzionalita'   degli   impianti   di
pretrattamento e per il rispetto  dei  limiti  e  delle  prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni. 
  6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro  dei
lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino. 
 
          Nota all'art. 8:
             - Per il titolo della citata legge n. 319/1976  si  veda
          la nota all'art. 6.
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo degli articoli 7 e 17 della citata legge n.
          183/1989 e' il seguente:
             "Art. 7 (Direzione generale della difesa del  suolo).  -
          1.  La  Direzione  generale  delle  acque  e degli impianti
          elettrici del  Ministero  dei  lavori  pubblici  assume  la
          denominazione  di Direzione generale della difesa del suolo
          ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale
          per la difesa  del  suolo,  oltre  a  quelle  gia'  di  sua
          competenza  e  a  quelle attribuite al Ministero dei lavori
          pubblici dell'art. 5.
             2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale  per
          la  difesa  del  suolo  sono  esercitate,  per  le  materie
          concernenti la difesa delle  acque  dall'inquinamento,  dal
          servizio   prevenzione  degli  inquinamenti  e  risanamento
          ambientale del Ministero dell'ambiente.
             3. Con decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  si
          provvede,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della  presente  legge,  alla  organizzazione  della
          Direzione  generale della difesa del suolo, dotandola delle
          strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle
          risorse  necessari,  tra  l'altro,  a  garantire  il   piu'
          efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per
          la difesa del suolo".
             "Art.  17  (Valore,  finalita'  e contenuti del piano di
          bacino). - 1.   Il piano  di  bacino  ha  valore  di  piano
          territoriale  di  settore  ed  e' lo strumento conoscitivo,
          normativo  e  tecnico-operativo  mediante  il  quale   sono
          pianificate  e  programmate  le  azioni  e  le  norme d'uso
          finalizzate  alla  conservazione,  alla   difesa   e   alla
          valorizzazione  del suolo e la corretta utilizzazione delle
          acque,  sulla  base  delle   caratteristiche   fisiche   ed
          ambientali del territorio interessato.
             2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'art. 81,
          primo  comma,  lettera  a) del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli  indirizzi,
          metodi  e  criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici pre-
          via deliberazione del Comitato nazionale per la difesa  del
          suolo.  Studi  ed  interventi sono condotti con particolare
          riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed
          ai corsi d'acqua di fondovalle.
             3.  Il  piano  di  bacino persegue le finalita' indicate
          all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
               a) in conformita' a quanto previsto  dall'art.  2,  il
          quadro  conoscitivo  organizzato  ed aggiornato del sistema
          fisico, delle utilizzazioni del territorio prrevisto  dagli
          strumenti  urbanistici  comunali  ed intercomunali, nonche'
          dei vincoli, relativi al bacino, di cui al  regio  decreto-
          legge  30  dicembre  1923,  n. 3267, ed alle leggi 1 giugno
          1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive
          modificazioni ed integrazioni;
               b)  la  individuazione  e  la  quantificazione   delle
          situazioni,  in  atto  e potenziali, di degrado del sistema
          fisico, nonche' delle relative cause;
               c) le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi  la
          difesa   del   suolo,   la  sistemazione  idrogeologica  ed
          idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
               d) l'indicazione delle opere  necessarie  distinte  in
          funzione:   dei pericoli di inondazione e della gravita' ed
          estensione del dissesto; del perseguimento degli  obiettivi
          di   sviluppo   sociale  ed  economico  o  di  riequilibrio
          territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la
          efficacia degli interventi;
               e) la programmazione e l'utilizzazione  delle  risorse
          idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
               f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e
          delle   opere   idrauliche,  idraulico-agrarie,  idraulico-
          forestali,  di  forestazione,  di  bonifica  idraulica,  di
          stabilizzazione  e  consolidamento  dei  terreni  e di ogni
          altra azione o  norma  d'uso  o  vincolo  finalizzati  alla
          conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
               g)  il  proseguimento  ed il completamento delle opere
          indicate alla precedente lettera  f),  qualora  siano  gia'
          state   intraprese   con  stanziamenti  disposti  da  leggi
          speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
               h)  le   opere   di   protezione,   consolidamento   e
          sistemazione  dei  litorali marini che sottendono il bacino
          idrografico;
               i)  la  valutazione  preventiva,  anche  al  fine   di
          scegliere  tra  ipotesi  di governo e gestione tra loro di-
          verse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale
          e delle risorse finanziarie  per  i  principali  interventi
          previsti;
               l)  la  normativa  e gli interventi rivolti a regolare
          l'estrazione dei materiali litoidi  dal  demanio  fluviale,
          lacuale  e  marittimo  e  le  relative  fasce  di rispetto,
          specificatamente individuate in funzione  del  buon  regime
          delle  acque  e  della  tutela dell'equilibrio geostatico e
          geomorfologico dei terreni e dei litorali;
               m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali
          vincoli  e  prescrizioni  in   rapporto   alle   specifiche
          condizioni  idrogeologiche, ai fini della conservazione del
          suolo,  della  tutela  dell'ambiente  e  della  prevenzione
          contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
               n)  le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
          il versamento nel terreno di discariche di  rifiuti  civili
          ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita'
          dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
               o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
               p)  il  rilievo  conoscitivo delle derivazioni in atto
          con specificazione degli  scopi  energetici,  idropotabili,
          irrigui od altri e delle portate;
               q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per la
          pesca, la navigazione od altre;
               r) il piano delle possibili utilizzazioni  future  sia
          per  le  derivazioni  che  per  altri  scopi,  distinte per
          tipologie d'impiego e secondo le quantita';
               s) le priorita' degli interventi ed il  loro  organico
          sviluppo   nel   tempo,  in  relazione  alla  gravita'  del
          dissesto.
             4. I piani di bacino sono  coordinati  con  i  programmi
          nazionali,  regionali e sub-regionali di sviluppo economico
          e  di  uso  del  suolo.    Di  conseguenza,  le   autorita'
          competenti,  in  particolare,  provvedono entro dodici mesi
          dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare  i  piani
          territoriali  e  i programmi regionali previsti dalla legge
          27 dicembre 1977, n. 984;  i  piani  di  risanamento  delle
          acque  previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani
          di smaltimento di rifiuti di qui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui
          all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n.  1497, e all'art.
          1-  bis  del  decreto-legge  27  giugno   1985,   n.   312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
             5.  Le  disposizioni del piano di bacino approvato hanno
          carattere immediatamente vincolante per le  amministrazioni
          ed  enti  pubblici,  nonche'  per  i  soggetti privati, ove
          trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo
          stesso piano di bacino.
             6. Fermo il disposto del  comma  5,  le  regioni,  entro
          novanta  giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale o nei Bollettini ufficiali dell'approvazione  del
          piano  di  bacino,  emanano  ove necessario le disposizioni
          concernenti  l'attuazione  del  piano  stesso  nel  settore
          urbanistico.     Decorso    tale    termine,    gli    enti
          territorialmente  interessati  dal  piano  di  bacino  sono
          comunque  tenuti  a rispettarne le prescrizioni nel settore
          urbanistico. Qualora gli enti predetti  non  provvedano  ad
          adottare   i   necessari  adempimenti  relativi  ai  propri
          strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla   data   di
          comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro
          nove  mesi  dalla pubblicazione dell'approvazione del piano
          di  bacino,   all'adeguamento   provvedono   d'ufficio   le
          regioni".
             -  Il  testo del comma 4 dell'art. 12 della citata legge
          n.  193/1989, e' il seguente:
             "Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).
              1-3 (Omissis).
             4. Il comitato istituzionale:
               a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del  pi-
          ano  di  bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 4;
               b) individua tempi e modalita' per l'adozione del  pi-
          ano  di  bacino,  che  potra'  eventualmente articolarsi in
          piani riferiti a sub-bacini;
               c) determina quali componenti del piano  costituiscono
          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali
               d) adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del piano di bacino;
               e) adotta il piano di bacino;
               f)  assicura il coordinamento dei piani di risanamento
          e tutela delle acque, esercitando, fin  dalla  costituzione
          ed  in vista della revisione della legislazione in materia,
          le funzioni delle conferenze  interregionali  di  cui  alla
          legge 10 maggio 1976, n. 319;
               g) controlla l'attuazione del piano di bacino.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 183/1989 e'
          il seguente:
             "Art.    3   (Le   attivita'   di   pianificazione,   di
          programmazione e di  attuazione).  -  1.  Le  attivita'  di
          programmazione,  di  pianificazione  e  di attuazione degli
          interventi destinati a  realizzare  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1 curano in particolare:
               a)  la  sistemazione,  la conservazione ed il recupero
          del  suolo   nei   bacini   idrografici,   con   interventi
          idrogeologici,  idraulici,  idraulico-forestali, idraulico-
          agrari, silvo-pastorali, di  forestazione  e  di  bonifica,
          anche   attraverso   processi  di  recupero  naturalistico,
          botanico e faunistico;
               b) la difesa, la sistemazione  e  la  regolazione  dei
          corsi  d'acqua,  dei  rami terminali dei fiumi e delle loro
          foci nel mare, nonche' delle zone umide;
               c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi
          di invaso, vasche  di  laminazione,  casse  di  espansione,
          scaricatori,  scolmatori,  diversivi o altro, per la difesa
          dalle inondazioni e dagli allagamenti;
               d) la disciplina delle attivita' estrattive,  al  fine
          di  prevenire  il dissesto del territorio, inclusi erosione
          ed abbassamento degli alvei e delle coste;
               e) la difesa e il consolidamento dei versanti e  delle
          aree  instabili,  nonche'  la  difesa degli abitati e delle
          infrastrutture contro i movimenti franosi,  le  valanghe  e
          altri fenomeni di dissesto;
               f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei
          suoli e di risalita delle acque  marine  lungo  i  fiumi  e
          nelle   falde   idriche,   anche   mediante  operazioni  di
          ristabilimento delle preesistenti condizioni di  equilibrio
          e delle falde sotterranee;
               g)   la   protezione   delle  coste  e  degli  abitati
          dall'invasione e dall'erosione delle  acque  marine  ed  il
          ripascimento   degli   arenili,  anche  mediante  opere  di
          ricostituzione dei cordoni dunosi;
               h)  il  risanamento   delle   acque   superficiali   e
          sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendondole
          conformi    alle   normative   comunitarie   e   nazionali,
          assicurarne la  razionale  utilizzazione  per  le  esigenze
          della   alimentazione,  degli  usi  produttivi,  del  tempo
          libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere  di
          depurazione   degli   effluenti   urbani,   industriali  ed
          agricoli,  e  la  definizione  di  provvedimenti   per   la
          trasformazione  dei  cicli  produttivi  industriali  ed  il
          razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
               i) la razionale utilizzazione  delle  risorse  idriche
          superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
          irrigua  ed  idrica,  garantendo,  comunque,  che l'insieme
          delle  derivazioni  non  pregiudichi  il  minimo   deflusso
          costante  vitale  negli  alvei  sottesi  nonche' la polizia
          delle acque;
               l) lo svolgimento funzionale dei  servizi  di  polizia
          idraulica,  di  navigazione  interna,  di  piena  di pronto
          intervento  idraulico,   nonche'   della   gestione   degli
          impianti;
               m)  la  manutenzione  ordinaria  e straordinaria delle
          opere e degli impianti nel settore e la  conservazione  dei
          beni;
               n) la regolamentazione dei territori interessati dagli
          interventi  di  cui  alle  lettere precedenti ai fini della
          loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di
          criteri per la salvaguardia e la conservazione  della  aree
          demaniali  e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e
          di aree protette;
               o) la gestione  integrata  in  ambienti  ottimali  dei
          servizi  pubblici  nel  settore,  sulla  base di criteri di
          economicita' e di efficienza delle prestazioni;
               p) il riordino del vincolo idrogeologico;
               q) l'attivita' di  prevenzione  e  di  allerta  svolta
          dagli enti periferici operanti sul territorio.
             2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte,
          sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma
          1,  secondo  criteri, metodi e standards, nonche' modalita'
          di  coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i   soggetti
          pubblici  comunque  competenti  al  fine,  tra  l'altro, di
          garantire omogeneita' di:
               a) condizioni di salvaguardia della vita umana  e  del
          territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
               b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei
          beni, e di gestione dei servizi connessi".
             - Il testo del numero 4) dell'art. 91  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della
          delega di cui all'art.  1 della legge 22  luglio  1975,  n.
          382) e' il seguente:
             "Art.  91 (Competenze dello Stato).- Sono riservate allo
          Stato, oltre alle funzioni  concernenti  la  programmazione
          nazionale  generale  o  di settore della destinazione delle
          risorse idriche, le funzioni concernenti:
              1-3) (omissis);
              4) l'impostazione dei vincoli, gli aggiornamenti  e  le
          modifiche   del   piano   generale  degli  acquedotti,  che
          comportino una diversa distribuzione delle riserve  idriche
          tra le regioni.
             Nell'esercizio  di tali funzioni lo Stato dovra' sentire
          le regioni interessate a  tener  conto  delle  esigenze  da
          queste  espresse  per  l'attuazione  di  programmi o per il
          raggiungimento    di    speciali    obiettivi     stabiliti
          nell'esercizio  di  funzioni  trasferite o delegate; dovra'
          comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu'
          regioni ed indicare in qual modo  dovranno  realizzarsi  le
          esigenze prospettate;
              (omissis)".