Art. 9 
       Disciplina della gestione del servizio idrico integrato 
 
  1. I comuni e le province di ciascun ambito  territoriale  ottimale
di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi  dalla
delimitazione dell'ambito medesimo  organizzano  il  servizio  idrico
integrato, come definito dall'articolo 4, comma  1,  lettera  f),  al
fine di garantirne la gestione  secondo  criteri  di  efficienza,  di
efficacia e di economicita'. 
  2. I comuni e le province provvedono  alla  gestione  del  servizio
idrico integrato mediante  le  forme,  anche  obbligatorie,  previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come  integrata  dall'articolo  12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il  termine  di  sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,
disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e  succes-
sive modificazioni, le forme ed i modi  della  cooperazione  tra  gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi  in  cui
la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano  individuano  gli  enti  locali  partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordinamento,  gli  adempimenti  e  i
termini  previsti  per  la  stipulazione  delle  convenzioni  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990,  n.  142.  Dette
convenzioni determinano in  particolare  le  procedure  che  dovranno
essere  adottate  per  l'assegnazione  della  gestione  del  servizio
idrico, le forme di vigilanza  e  di  controllo,  nonche'  gli  altri
elementi indicati all'articolo 24, comma  2,  della  legge  8  giugno
1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni  e
dalle province autonome, provvedono  queste  ultime  in  sostituzione
degli enti inadempienti. 
  4. Al fine di salvaguardare le  forme  e  le  capacita'  gestionali
degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza,  di
efficacia  e  di  economicita',  i  comuni  e  le  province   possono
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con  una
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al  comma  2.  In
tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto  che  svolge
il compito di coordinamento  del  servizio  ed  adottano  ogni  altra
misura di organizzazione e di  integrazione  delle  funzioni  fra  la
pluralita' di soggetti gestori. 
 
          Note all'art. 9:
             - La legge n.  142/1990,  come  integrata  dall'art.  12
          della legge n. 498/1992, reca: "Ordinamento delle autonomie
          locali".
             -  Il testo dell'art. 24 della citata legge n. 142/1990,
          e' il seguente:
             "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo
          coordinato  funzioni  e  servizi determinati, i comuni e le
          province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
             2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
          forme  di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
             3.  Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni  e
          le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".