Art. 9
Disciplina della gestione del servizio idrico integrato
1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale
di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell'ambito medesimo organizzano il servizio idrico
integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al
fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita'.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio
idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes-
sive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui
la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i
termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette
convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno
essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio
idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri
elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e
dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione
degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali
degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita', i comuni e le province possono
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In
tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge
il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra
misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralita' di soggetti gestori.
Note all'art. 9:
- La legge n. 142/1990, come integrata dall'art. 12
della legge n. 498/1992, reca: "Ordinamento delle autonomie
locali".
- Il testo dell'art. 24 della citata legge n. 142/1990,
e' il seguente:
"Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le
province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e
le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".