Art. 4. 
  1. Il Ministro della sanita' con  proprio  decreto,  constatato  il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare
delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, riconosce,  entro
centoventi giorni dalla domanda, i gruppi di raccolta di embrioni  di
animali della specie bovina idonei agli scambi e provvede alla revoca
del riconoscimento quando venga meno il rispetto di  una  o  piu'  di
tali disposizioni o condizioni. 
  2. Qualsiasi cambiamento notevole nell'organizzazione del gruppo di
raccolta deve essere comunicato al Ministero della sanita'. 
  3. Il riconoscimento del gruppo di raccolta deve  essere  rinnovato
ogni qualvolta viene  sostituito  il  veterinario  del  gruppo  o  si
verifichino sostanziali cambiamenti nell'organizzazione del gruppo, o
dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone. 
  4. A ciascun gruppo di raccolta di  embrioni  della  specie  bovina
viene assegnato un  numero  di  riconoscimento;  il  Ministero  della
sanita' comunica agli altri  Stati  membri  l'elenco  dei  gruppi  di
raccolta di embrioni con l'indicazione del numero di riconoscimento e
le eventuali cancellazioni e modifiche. 
  5. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanita' di
ritenere che da parte di un gruppo italiano di raccolta  di  embrioni
non siano state o non siano piu' rispettate le  disposizioni  cui  e'
subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita',  accertate
le  reali  condizioni  del  gruppo  di  raccolta,  adotta  le  misure
necessarie  e  ne  informa   l'autorita'   che   ha   effettuato   la
comunicazione. 
  6. Il Ministero della sanita' comunica  alla  competente  autorita'
centrale di uno Stato membro i casi  nei  quali  ritiene  che  in  un
gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in detto Stato non  siano
state o non siano piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il
riconoscimento e, se ritiene che detto Stato  non  adotti  le  misure
eventualmente  necessarie  o  che  esse  siano  insufficienti,   puo'
sottoporre il caso alla Commissione delle Comunita' europee chiedendo
l'autorizzazione  a  vietare  provvisoriamente   l'ammissione   degli
embrioni prelevati da tale gruppo. 
  7. Il Ministro  della  sanita'  adotta  le  necessarie  misure  per
conformarsi a disposizioni comunitarie concernenti l'applicazione del
presente articolo.