Art. 3. 1. Lo sperma puo' essere destinato agli scambi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni generali: a) la raccolta ed il trattamento al fine della fecondazione artificiale siano stati effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1; b) provenga da animali della specie suina il cui stato sanitario sia conforme alle condizioni di cui all'allegato B; c) la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' alle condizioni di cui agli allegati A e C.