Art. 3. 
  1. Lo sperma puo' essere destinato agli  scambi  soltanto  se  sono
soddisfatte le seguenti condizioni generali: 
    a) la raccolta ed  il  trattamento  al  fine  della  fecondazione
artificiale siano stati  effettuati  presso  un  centro  di  raccolta
riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1; 
    b) provenga da animali della specie suina il cui stato  sanitario
sia conforme alle condizioni di cui all'allegato B; 
    c) la raccolta, il  trattamento,  il  deposito  ed  il  trasporto
avvengano in conformita' alle condizioni di cui agli allegati A e C.