Art. 4. 
  1. Il Ministro della sanita', con proprio  decreto,  constatato  il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare
delle  condizioni  previste   nell'allegato   A,   riconosce,   entro
centoventi giorni dalla domanda, i centri di raccolta di sperma suino
idonei agli scambi e provvede alla revoca del  riconoscimento  quando
venga meno  il  rispetto  di  una  o  piu'  di  tali  disposizioni  o
condizioni. 
  2. Ai centri di raccolta di cui  al  comma  1  viene  assegnato  un
numero di riconoscimento veterinario. 
  3. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati  membri  ed
alla Commissione delle  Comunita'  europee  l'elenco  dei  centri  di
raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di  riconoscimento
e provvede  anche  alla  notifica  delle  eventuali  cancellazioni  o
modifiche. 
  4. Le modalita' generali di applicazione del presente articolo sono
adottate dal Ministero della sanita' che si conforma alle conseguenti
disposizioni comunitarie  eventualmente  impartite  dal  Consiglio  o
dalla Commissione delle Comunita' europee.