Art. 4. 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni previste nell'allegato A, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i centri di raccolta di sperma suino idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o piu' di tali disposizioni o condizioni. 2. Ai centri di raccolta di cui al comma 1 viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario. 3. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento e provvede anche alla notifica delle eventuali cancellazioni o modifiche. 4. Le modalita' generali di applicazione del presente articolo sono adottate dal Ministero della sanita' che si conforma alle conseguenti disposizioni comunitarie eventualmente impartite dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee.