Art. 5. 1. Ogni partita di sperma destinata agli scambi deve essere scortata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D, rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. 2. Il certificato di cui al comma 1 deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro di destinazione; b) scortare la partita fino a destinazione, nell'esemplare originale; c) consistere in un solo foglio; d) prevedere un solo destinatario. 3. Oltre alle misure previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, possono essere adottate tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, purche' non alteri la validita' dello sperma, ove sia necessario chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.
Nota all'articolo 5: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi nota all'art. 2.