Art. 5. 
  1. Ogni  partita  di  sperma  destinata  agli  scambi  deve  essere
scortata da un certificato  sanitario  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato D, rilasciato da un veterinario  ufficiale  dello  Stato
membro di raccolta. 
  2. Il certificato di cui al comma 1 deve: 
    a) essere redatto almeno in  una  delle  lingue  ufficiali  dello
Stato membro di raccolta e in una di quelle  dello  Stato  membro  di
destinazione; 
    b)  scortare  la  partita  fino  a  destinazione,  nell'esemplare
originale; 
    c) consistere in un solo foglio; 
    d) prevedere un solo destinatario. 
  3. Oltre alle misure previste dal decreto  legislativo  30  gennaio
1993, n. 28, possono essere  adottate  tutte  le  misure  necessarie,
compresa la quarantena, purche' non alteri la validita' dello sperma,
ove sia necessario chiarire i casi in cui si sospetti che  lo  sperma
sia infetto o contaminato da germi patogeni. 
 
          Nota all'articolo 5:
             -  Per  il riferimento al decreto legislativo 30 gennaio
          1993, n.  28, vedi nota all'art. 2.