Art. 6. 1. Per il movimento di equidi registrati, il Ministero della sanita' puo' stabilire misure di controllo diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 3, lettera c), purche' ad esse equivalenti; in tal caso, informandone la Commissione, puo' autorizzare, su base di reciprocita', negli scambi con gli Stati membri, deroghe nell'obbligo della visita veterinaria nelle 48 ore antecedenti la partenza nonche' all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.