Art. 6. 
  1. Per il  movimento  di  equidi  registrati,  il  Ministero  della
sanita' puo' stabilire misure di controllo diverse da quelle previste
dall'art. 4, comma 3, lettera c), purche' ad esse equivalenti; in tal
caso, informandone la  Commissione,  puo'  autorizzare,  su  base  di
reciprocita', negli scambi con gli Stati membri, deroghe nell'obbligo
della visita veterinaria nelle 48 ore antecedenti la partenza nonche'
all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.